Stai toccando un tema delicato, nel vecchio forum ne abbiamo parlato molti anni fa.
Nessuno ha mai scoperchiato la pentola ma, prima o poi, accadrà. Se da una parte c’è la questione infinita delle proroghe per le strutture alberghiere sopra ai 25 posti letto (vedi, da ultimo, DL n. 198/2022, art. 12-bis), dall’altra ci sono le condizioni obbligatorie che devono essere rispettate per le strutture non sottoposte alle procedure formali di prev. incendi, ovvero le strutture sotto ai 25 pl. Fra queste vi rientrano anche le strutture extra-alberghiere.
Il fatto è che non essendo sottoposte alle procedure e ai controlli di cui al DPR 151/2011, i comandi VVF non se ne occupano. Parimenti fanno i comuni dato che si tratta di prev. incendi. Alla fine, in questo vuoto di competenza, nessuno si è mai occupato, veramente, di far rispettare la legge.
Mi riferisco al DM 09/04/1994 - TITOLO III, rubricato: Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto. In questo caso non ci sono proroghe né deroghe.
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30
- Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte
- Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
- Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
Se andiamo a vedere i punti citati:
11.2: presenza degli estintori;
13: segnaletica di sicurezza;
14: gestione della sicurezza;
17: istruzioni di sicurezza
In teoria, i comuni potrebbero far chiudere o far adeguare la struttura ai sensi della legge regionale là dove la stessa indica, ai fini dell’esercizio, il necessario rispetto delle normativa sulla sicurezza, agibilità ecc.
Vedi qua:
https://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=66 (vedi ultima FAQ)
Non direi la stessa cosa per la locazione turistica dato che si tratta di, appunto, locazione abitativa regolata dal codice civile e non di struttura aperta al pubblico. La distinzione è formale ma ci sta.