Buongiorno,
in una SCIA di subingresso per acquisto d’azienda è stato riportato il titolo abilitativo sbagliato della ditta cedente; tale errore è presente anche nell’atto notarile; è corretto chiedere la conformazione della SCIA (senza sospensione dell’attività non essendoci un pericolo in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale) ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. 241/1990 prescrivendo anche la rettifica dell’atto notarile? Oppure è preferibile chiedere la rettifica di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della L. 241/1990? Il problema che si pone in questo secondo caso è che non si sa come intervenire in caso di mancata rettifica.
Grazie
Hai toccato il solito problema (sul forum ne abbiamo parlato spesso). I rimedi di cui al comma 3 dell’art. 19 sono quelli previsti quando la PA competente accerta la mancanza dei requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalla legge proprio per quella attività (requisiti personali, strutturali, gestionali, ecc.). Nel tuo caso non si tratta di questo ma si tratta di un errore formale di compilazione di un documento.
La legge non disciplina questa ipotesi in merito alla SCIA. Come hai detto tu, ti puoi rifare all’art. 6, comma 1 della legge 241/90 e si può aggiungere l’art. 71, comma 3 del DPR 445/2000:
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
In questo caso non mancano elementi essenziali per la validità della SCIA/comunicazione, si tratta di un mero errore.
Puoi dare x giorni per la rettifica dicendo che in assenza, la pratica sarà dichiarata inefficace/irricevibile. Questo non pregiudica che, intanto, puoi verificare i requisiti morali e professionali del subentrante.
Grazie mille, nel caso di dichiarazione di inefficacia della scia, secondo voi tale inefficacia decorre dal momento in cui viene dichiarata o è da intendersi retroattiva alla data di presentazione della scia?
direi retroattiva (nel senso ex tunc): si dà la possibilità di sanare qualcosa che non va bene, qualcosa che è nata non efficace. Un po’ come l’annullamento del provvedimento