Eventi e tempistiche

Mi viene presentata una Scia per lo svolgimento del carnevale nella piazza principale. L’evento è previsto per il giorno stesso (domenica). Che tempistiche ci sono per la presentazione delle scia relative agli eventi ???
Ha senso istruire una pratica per un evento già passato??

In effetti è vero, la SCIA per eventi temporanei presentata il giorno prima può portare a dei problemi in fase di controllo. Tendenzialmente, in questi casi, il Comune può fare un primo filtro con la concessione del suolo pubblico impartendo, già lì, delle prescrizioni orientate verso la sicurezza in senso generale (safety/security). Sul controllo postumo, possono dire che serve per elevare eventuali sanzioni quando, ormai, i giochi sono fatti e per attribuire le responsabilità se qualcosa andasse storto. La SCIA è così. Aggiungo che la SCIA con valore di art. 80 TULPS è una SCIA asseverata, molto spesso, all’interno del comune medio-piccolo, neppure ci sono figure tecniche in grado di controllare quanto asseverato. La SCIA con valore di art. 68 riguarda l’opportunità di fare un certo evento in certo luogo e il controllo die requisiti morali. Come detto prima, l’opportunità, nella maggior arte die casi, è già stata valutata nella concessione del suolo pubblico. Lo stesso con le procedure di natura autorizzatorie sull’impatto acustico (deroga ai limiti acustici). Anche qua c’è di mezzo la relazione di un tecnico abilitato in acustica.

Se può essere utile, fornisco anche la mia opinione.

Come sappiamo, per una SCIA semplice non occorre un tempo di preavviso rispetto all’avvio dell’attività, che può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (art. 19, comma 2, legge 241/90).

La cosa, se da un lato contribuisce alla semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, dall’altro – come nel caso che citi, che ne è l’esempio ideale – può effettivamente creare problemi nella verifica della regolarità dell’evento.

Tra l’altro, nel caso che citi è stato verosimilmente eluso anche quanto prescritto dalla circolare Piantedosi del 18/07/2018, che dispone che l’organizzatore dell’evento debba trasmettere al Comune – con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione – una relazione in cui sia effettuata la valutazione del rischio dell’evento e siano descritte le misure di mitigazione che saranno attuate (safety & security).

Cosa si può fare ora che la manifestazione si è già tenuta? Ben poco, anche perché le indicazioni della circolare Piantedosi non hanno una sanzione diretta in caso di inottemperanza…

Se non è stato dato, almeno tre giorni prima, il preavviso alla Questura da parte dei promotori della “riunione pubblica”, possono essere applicate le sanzioni penali previste dall’art. 18 TULPS. Sono consapevole che non tutti saranno d’accordo su questo punto, ma la norma esiste e può essere presa in considerazione. Anche perché l’evento in questione (svolgimento del carnevale nella piazza principale) mi pare meritevole di un avviso preventivo alla Questura…
Ovvio che sul punto il SUAP non può procedere direttamente, ma una segnalazione alla Questura io la farei. Poi valuteranno loro.

Per tornare al discorso di prima: cosa si può fare per evitare in futuro il ripetersi di simili problematiche?
Molti Comuni hanno inserito nei propri regolamenti una norma che, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare Piantedosi, quantifichi quale deve essere il preavviso temporale minimo con cui deve essere trasmessa (“con congruo anticipo”) la documentazione prevista per lo svolgimento di eventi pubblici, con ovvie sanzioni in caso di inottemperanza.