Eventi estivi 2025

Buongiorno,
sono consapevole che l’argomento è stato trattato più volte ma tutti gli anni vado in confusione.
le associazioni (Pro loco, circoli ecc) durante l’estate organizzano una o più serate in cui viene somministrata la cena su piazza (aperta e senza varchi d’accesso) allestita con tavoli e sedie e quasi sempre c’è un palco dove qualche orchestra, band o comico si esibisce per “allietare” la cena.
Non nego che molte volte durante l’esibizione di band e orchestre c’è anche chi balla ( ma senza pista da ballo).
Ora, in questi casi, considerato che la somministrazione è l’attività prevalente e che i partecipanti “pagano” per la cena e lo spettacolo è solo un’attività collaterale è giusto che si accetti solo la NIA sanitaria temporanea e in allegato la documentazione relativa alle strutture allestite, agli impianti elettrici e gas aggiuntivi, il piano di sicurezza, una planimetria del sito utilizzato e i corretti montaggi oppure occorre dividere i due “eventi” e quindi far presentare per la parte “di accompagnamento” una scia o domanda per pubblico spettacolo?
Come si comportano gli altri comuni?
Vorrei veramente quest’anno gestire correttamente l’iter visto che sta seguendo il SUAP tutti gli eventi di 10 comuni.
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano. :slightly_smiling_face:

La questione è sempre molto dibattuta e dubito che tutti i Comuni abbiano adottato un unico metro di giudizio…

Sul punto, la giurisprudenza ha indicato i limiti dei “piccoli trattenimenti musicali” (con i quali si deve intendere solo la cosiddetta “musica di allietamento”) che non rientrano nell’ambito del pubblico spettacolo/trattenimento e quindi sono esenti da licenza o SCIA ex art. 68/69 TULPS.
Sono tali se:

  • l’ingresso è libero e gratuito
  • il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati
  • l’attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione; in altre parole, l’esibizione è posta a sottofondo (o complemento) di un’altra attività: il musicista si mette al servizio del creare una atmosfera e dell’intrattenere la clientela di un’attività di somministrazione, e non a essere il “protagonista” dell’evento
  • mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
  • gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, pubblicità in rete o biglietti di invito.

Nel tuo elenco mancherebbe la documentazione di previsione di impatto acustico.

Ogni Comune ha la sua versione. C’è chi indice la Commissione di vigilanza per una festa di paese, c’è chi non fa nulla se non recepire la richiesta dalla varie associazioni ecc.
E’ proprio per quello che vorrei cercare di avere più chiarezza possibile e seguire una linea per gli eventi di questo genere.
Direi che a tutti gli effetti questi intrattenimenti rientrano nella fattispecie dei “piccoli trattenimenti musicali” eccetto per l’ultimo punto che mi ha elencato perchè la pubblicità c’è ma è per l’evento completo (cena + musica). Quindi tratterei l’argomento delle feste patronali come somministrazione (attività prevalente) e “musica di allietamento” (per i gruppi o le attività di intrattenimento che svolgono durante la cena) senza rientrare nell’argomento Licenza ex art. 68/69 del TULPS, se non per casi specifici.
Sì nel mio elenco manca la documentazione di previsione di impatto acustico perchè chiedono quasi sempre l’autorizzazione in deroga (gli eventi terminano generalmente entro la mezzanotte).
Grazie mille!

Non credo che i vostri eventi estivi superino le 2000 persone presenti.
Visto che parliamo di esibizioni dal vivo che terminano generalmente entro la mezzanotte, se hai dubbi sul pubblico spettacolo e vuoi seguire un principio di precauzione fagli presentare una SCIA ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, già approvato alla Camera dei deputati e passato all’esame del Senato.
(ovviamente se ne hanno i requisiti)

Attenzione che nel caso di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico il Ministero dell’Ambiente aveva specificato, con circolare del 6 settembre 2004, che “la richiesta di deroga all’autorità’ competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l’attività’ temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.”