Si chiede, con urgenza, di chiarire il seguente dubbio:
Un soggetto intende svolgere nel periodo estivo in maniera continuativa ogni domenica uno spettacolo musicale dal vivo all’aperto, in spazi privi di delimitazioni e di strutture destinate allo stazionamento del pubblico. In alternativa alla SCIA da presentare ogni volta per il singolo evento, e’ corretto rilasciare un’autorizzazione che comprende tutte le date di svolgimento degli eventi programmati senza necessità di parere della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo?
“Non sono soggette ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolole manifestazioni che si svolgono in luoghi all’aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico”.
Questo è quello che viene solitamente ricordato nelle linee guida di diversi enti e organi di controllo (VVF) per quanto riguarda lo svolgimento di eventi in luoghi che NON rientrano nella definizione di “locali di pubblico spettacolo”.
Per il caso in esame, però, ciò non vuol dire che l’organizzatore non debba comunque presentare al Comune una relazione recante le misure di safety & security che si intendono adottare per tutti gli eventi in calendario. E anche senza CCVLPS, qualcuno dovrà pur valutarle…
La SCIA in deroga prevista dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020 può essere utilizzata solo per un singolo evento, sito e giorno? La cosa appare incerta: la norma non lo dice, ma diversi Comuni si sono orientati in tal senso e per spettacoli che si ripetono in più date prevedono invece il rilascio di un’autorizzazione formale ex art. 68 TULPS. Altri Comuni, invece, accettano la SCIA in deroga anche per spettacoli di più giorni…
Ne avevamo già discusso qui:
(e anche altrove) quando ancora la deroga ex art. 38-bis riguardava spettacoli fino ad un massimo di 1000 partecipanti.