Proroga art. 38bis SCIA fino a 1000 persone per spettacoli dal vivo - nota riassuntiva ANCI

riporto di seguito, per chi non ne fosse già a conoscenza, un’ informativa legata al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14) recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell’art. 38 bis del DL 76/2020 in materia di semplificazioni per il pubblico spettacolo:

L’art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in Senato, estende la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023.

La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l’orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23).

Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario dello spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni , oltre alla Relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

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Art. 7, comma 7-sexies del DL n. 198/2022 (come convertito con legge n. 14/2023)

TESTUALMENTE (versione aggiornata 2024)


Art. 38-bis. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

TESTO IN VIGORE DAL 01/01/2024

  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

  2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

  3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

  4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

  5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.


allego una nota ANCI riassuntiva delle disposizioni di interesse comunale
Nota_ANCI_milleproroghe_2023.pdf (698,0 KB)

Buongiorno,
in caso di pubblico spettacolo inteso come attività culturali di cui all’art. 38 bis fino a 1.000 persone con termine alle ore 01:00 ma svolte in più giornate consecutive è possibile quindi avvalersi della Scia ai sensi del 38 bis invece di autorizzazione?
Grazie a chi vorrà rispodnermi

Io l’hanno scorso l’ho fatto ho presentato più SCIA uguali una per ogni giornata però non ho capito se si poteva fare… se qualcuno ne sa di più…

Io sono del parere che si possa fare. Un giorni sì e uno no si potrebbe fare? Sì. Tutti i giorni? Dico sì ugualmente altrimenti la legge avrebbe indicato un limite esplicito. Alla fine, fare una SCIA per ogni giorno consecutivo oppure una SCIA solo per tot giorni, cambia poco.

In ogni caso, l’autorità competente è il comune che può anche allargare le maglie con proprio regolamento di polizia amministrativa.

In generale, aggiungo che la norma è scritta male. Più che scritta male, è sbagliata nel principio. Le condizione di applicabilità della SCIA sono quelle dell’art. 19 della legge 241/90: o ci sono o non ci sono. Se c’erano già, allora non c’era bisogno dell’art. 38-bis. Meglio sarebbe stato se fosse stato previsto un regime abilitativo del tutto nuovo. In altre parole, non una semplificazione ma una deregolamentazione. Ad esempio, l’art. 68/69 non serve a nulla, basta verificare le condizioni di sicurezza con una procedura ad hoc sostitutiva dell’art. 80 TULPS. Questo fatte salve le procedura acustiche e di consessione del suolo pubblico.

Il discorso sarebbe lungo… A margine aggiungo una cosa. Già nel commento che feci al tempo, sottolineai che le procedure di impatto acustico non possono andare in SCIA, o meglio se la musica restasse sotto ai limiti potrebbero andare (è però impossibile che restino sotto ai limiti). Per eventi in deroga il comune deve verificare un contingentamento di zona. Al limite potrebbe mettere su una regolamentazione ad hoc con dei limiti di deroga prefissati e una calendarizzazione fissa che elimina la discrezionalità sulle date e il contingete

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Buongiorno, mi collego al dubbio circa la validità o meno di una SCIA per eventi che si ripetono su più giorni, sia in caso di scia tradizionale (massimo 200 persone con termine entro le ore 24 del giorno di inizio) sia la scia semplificata art. 38 bis (fino a 1000 persone e fino alle ore 01,00 del giorno successivo).
Ipotizzando un pubblico spettacolo che viene organizzato per 3 giorni consecutivi ma che ovviamente si svolge nell’arco di un orario determinato come ad esempio tutte e tre le giornate dalle ore 20,00 alle ore 24,00, in tal caso se fosse accettabile un’unica Scia valevole sulle tre giornate, mi chiedo perchè la normativa sottolinei la data entro la quale deve terminare lo spettacolo… soprattutto se fosse sufficiente una scia, allora per eventi fino a 200 persone non sarebbe più necessario rilasciare l’autorizzazione.
O forse questa validità della scia su più giorni può essere considerata valida solo per lascia semplificata art. 38 bis ? Grazie

Come specificato nello stesso art. 38-bis, si tratta di una norma adottata in via sperimentale e in un contesto emergenziale. Per questo motivo, forse, al momento dell’adozione dell’atto originario poteva anche essere in parte giustificata la mancata armonizzazione con le norme di settore già esistenti (penso soprattutto agli artt. 68 e 69 Tulps ed all’art. 141 Reg. Tulps).

Ricordiamo infatti, ad esempio, che la Scia prevista dagli artt. 68 e 69 per gli eventi <= 200 partecipanti non sostituisce la licenza di agibilità di cui all’art. 80, laddove prescritta, e che anche la Scia prevista dall’art. 141 Reg. Tulps per i locali e gli impianti con capienza <= 200 persone sostituisce sì le verifiche e gli accertamenti della commissione di vigilanza, ma non il provvedimento finale ex art. 80 Tulps di competenza del Comune; mentre la Scia ex art. 38-bis, pur essendo rivolta a spettacoli fino a 1000 partecipanti, sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo (…)» e quindi anche la licenza di agibilità ex art. 80.

Certo è che, dopo la seconda proroga dei termini di questa norma “sperimentale”, e dopo che il legislatore ha introdotto anche alcune correttivi del testo dell’art. 38-bis, ci si poteva aspettare un piccolo sforzo in più che andasse a chiarire i punti più dubbi. Tra questi, anche la vexata quaestio sull’utilizzabilità della Scia “sperimentale”: vale solo per spettacoli singoli e occasionali che si svolgono in un giorno solo o si può utilizzare anche per spettacoli che si ripetono per più giorni? E in quest’ultimo caso, si deve presentare una Scia-fotocopia per ogni singolo giorno di spettacolo o è sufficiente un’unica Scia iniziale che contenga tutte la date dello spettacolo?

Trattandosi di una norma relativamente recente, ancora non esiste giurisprudenza in merito. Anche se possono esistere voci fuori dal coro, mi pare che la dottrina prevalente (e anche buona parte dei Comuni) abbia riconosciuto la possibilità – in quanto più logica ed economica – di avvalersi della Scia ex art. 38-bis anche per spettacoli di più giorni, presentando un’unica Scia iniziale contenente tutte le date dello spettacolo.

Un’interpretazione autentica della norma (finora) non esiste, ci si deve basare un po’ sul senso letterale del testo. E in tal senso, siccome il testo ribadisce un assunto comune nel caso di normative in materia di segnalazioni certificate di inizio attività («L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività…»), mi viene difficile immaginare l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività se lo scopo della norma fosse stato quello di consentire la Scia ex art. 38-bis solamente nel caso di spettacoli che si svolgano in un solo giorno.

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Buongiorno come si interpreta la frase " Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" … qualcuno ha ipotizzato in passato che poteva interpretarsi che nel comune oggetto dell’evento doveva essere stata nominata la CCVLPS

Graze

Interessante;
solo osservo che la scia prevista dal penultimo comma dell art. 141 reg. tulps , prevede che anche IL PARERE (della commissione) e non solo le verifiche e gli accertamenti, è sostituito dalla relazione del tecnico…
è stato introdotto con qualche decreto legislativo semplificativo ma non mi ricordo quale… era Renzi o Monti?

Art. 4, comma 1, del D.L.vo 25 novembre 2016, n. 222:

c) al secondo comma dell’articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

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Esatto! Quello della tabella A… :slight_smile:

Buonasera, a vostro avviso la semplificazione è applicabile a iniziative quali serate di dj set con ballo, dove l’afflusso previsto supera le 200 persone? Abbiamo dei pareri discordanti con tecnici che generalmente ci presentano le pratiche per i pubblici spettacoli. Grazie.

… spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche…
A parere mio, se la norma avesse voluto comprendere il ballo tipo discoteca lo avrebbe detto. Io sono più per il no che per il sì. Poi, sta all’autorità competente, in base ai dettagli di ogni evento, trovare un’interpretazione ragionevole e coerente

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Ciao, in riferimento a questa ultimo tuo intervento anche a me è sorto un dubbio in merito alla natura o tipologia degli spettacoli dal vivo di cui al regime semplificato introdotto dal D.L. 76/2020 e s.m.i. Mi chiedo cioè se con i termini “musica” e “danza” , volutamente generici, il legislatore abbia inteso nel primo caso qualsiasi genere di diffusione musicale, (es. dalla musica occitana al rock), e nel secondo caso si sia riferito a qualsiasi espressione della danza (es. dai saggi o dimostrazioni di danza classica, al ballo con dj set.) Secondo il mio responsabile del servizio, i termini musica e danza sono di generica e ampia portata e il discrimine è costituito unicamente dal n. di persone che assistono all’evento (inferiore o superiore a 1.000). Chiedo se possibile la vostra opinione in merito, grazie.

Nel nostro Comune, sono stati alcuni tecnici che si occupano di presentare pratiche di pubblico spettacolo che chiedevano l’applicazione della semplificazione dell’art.38bis a eventi tipo dj set e ballo. Questo perché, probabilmente, in altri comuni hanno avuto una interpretazione della norma che li ricomprendeva.
Noi abbiamo ritenuto di no, di fatti si andrà in CCVLPS.
Pensiamo che la norma è più per quei spettacoli ai quali si assiste “passivamente”, senza partecipazione attiva del pubblico.

sì, avevo omesso il dettaglio. Una vecchia circolare del 1982 mettava in luce la differenza fra spettacolo e trattenimento:
… Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno) …

Metto il link per accede a un commento che avevo scritto per il vecchio forum. Il commento riguarda la prima versione dell’art. 38-bis: SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE SPETTACOLO - Art. 38-bis del DL n. 76/2020