riporto di seguito, per chi non ne fosse già a conoscenza, un’ informativa legata al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14) recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell’art. 38 bis del DL 76/2020 in materia di semplificazioni per il pubblico spettacolo:
L’art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in Senato, estende la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023.
La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l’orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23).
Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario dello spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni , oltre alla Relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.