Buongiorno, nel nostro Comune ogni anno l’Amministrazione con delibera di Giunta Comunale organizza delle iniziative di spettacoli/eventi culturali, demandando ai vari uffici i vari adempimenti. In tale delibera c’è già l’elenco degli artisti che effettuano tali spettacoli (a volte un concerto, a volte spettacoli di animazione per bambini, ecc…) i cui affidamenti vengono fatti con determina dall’ufficio cultura. Il nostro ufficio incarica poi i tecnici per predisporre piano safety security, relazione sicurezza, collaudi strutture altri adempimenti eventualmente necessari a seconda dell’evento. In questo contesto tale provvedimento deliberativo potrebbe far le veci anche dell’ex art. 68 Tulps, visto che tutti gli adempimenti sono a capo dell’amministrazione e non dei singoli artisti?
Grazie fin da ora per un eventuale riscontro.
Direi di no.
Sono fasi e provvedimenti differenti: nel primo viene determinato l’affidamento degli incarichi necessari; nel secondo - visto il lavoro prodotto dai tecnici incaricati - viene autorizzata l’esecuzione degli spettacoli.
Sarebbe ovviamente opportuno che i soggetti firmatari dei due provvedimenti fossero diversi.
Un’osservazione a margine:
Una delibera di giunta dovrebbe limitarsi ad esprimere la volontà politica di organizzare una serie di eventi per allietare l’estate cittadina. Non dovrebbe individuare gli artisti partecipanti: quelle sono “prestazioni di servizi” la cui scelta non compete alla parte politica.
La DGC dovrebbe però specificare se l’Ente sia organizzatore o se si assume solo l’onere del patrocinio.
Successivamente assistiamo solo a impengi di spesa e liquidazioni da parte ei Responsabili di Settore.
E’ in sostanza un programma in vista dell’estate nel quale viene precisato ciò:
omississ …DI DARE ATTO che l’Ente rimane esonerato da ogni adempimento e responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dallo svolgimento delle iniziative in programma da parte dei singoli soggetti promotori e/o organizzatori e/o curatori.
E’ corretto? A mio avviso no perchè non si comprende chi sia l’organizzatore. Sempre a mio parere a fianco di ciascun evento programmato si doveva precisare: l’organizzatore è…
E poi come si fa a patrocinare spettacoli di imprese profit e, peraltro senza una procedura ad evidenza pubblica?
Scusami, ma a questo punto temo di non seguirti.
Prima scrivi che “ogni anno l’Amministrazione con delibera di Giunta Comunale organizza delle iniziative di spettacoli/eventi culturali” e che il vostro ufficio “incarica poi i tecnici per predisporre piano safety security, relazione sicurezza” (che sono tipiche attività che spettano all’iniziativa dell’organizzatore, in quanto il Comune dovrebbe limitarsi a valutare la loro adeguatezza), e ora scrivi che “non si comprende chi sia l’organizzatore”…
Scusami tu, ma forse non mi sono spiegato bene o mi stai confondendo in parte con ariannaB53.
Io ho detto che da me la GC emana una delibera dove approva il programma delle manifestazioni/spettacoli etc. senza indicare a fianco di ciascun evento chi sia l’organizzatore.
Poi i responsabili di settore emanano determine di impegni di spesa e liquidazione ad esempio per la siae dello spettacolo “X”, senza ancora dire esplicitamente chi sia stato l’organizzatore.
Teoricamente è possibile pensare che l’Ente sia Organizzatore e patrocinatore ma non è certo. Voglio dire va scritto, precisato; la PA deve essere trasparente. Del resto come si fa poi ad attribuire determinate responsabilità se non si capisce bene chi sia l’organizzatore.
Io non ho parlato ne safety e ne di security.
Infine ho aggiunto la seguente domanda: si può patrocinare uno spettacolo organizzato da un bar per scopo di lucro?
E comunque non necessita una procedura ad evidenza pubblica?
Hai ragione, avevo pensato che il tuo post fosse invece un ulteriore intervento di ariannaB53…
Tutto OK, allora.
E’ normale (e corretto) che la delibera di GC non contenga il nome dell’organizzatore dell’evento, trattandosi di un atto preliminiare che dovrebbe esprimere solo la volontà politica e generale dell’amministrazione.
Per il resto sono d’accordo con te. In ogni caso, il nome dell’organizzatore dovrebbe essere evidente perché presenta l’istanza di autorizzazione ex art. 68 (che a lui sarà intestata) o la SCIA.
In linea di massima e in termini assoluti, nulla vieterebbe di patrocinare un evento realizzato da un’attività imprenditoriale. Come è generalmente indicato in dottrina, il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale l’Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un’iniziativa ritenuta meritevole, che astrattamente potrebbe essere proposta non solo da un ente, un’associazione o un’istituzione, ma anche da soggetti commerciali e persino da semplici persone fisiche. Ogni amministrazione dovrebbe avere una sorta di protocollo con l’indicazione delle modalità e dei requisiti per la richiesta del patrocinio.
Come tale, quindi, è evidente che tutto ruota intorno alla valutazione di merito dell’iniziativa che promuova l’immagine e il prestigio della Città o altri valori comunque ritenuti meritevoli.
Non necessita di procedura ad evidenza pubblica perché il patrocinio comunale è solitamente assegnato a seguito di valutazione di un’istanza individuale presentata dal soggetto terzo.
Scusa ma non posso fare a meno di dirlo, per giustizia. Questo bar ogni anno viole le norme sia sull’impatto acustico che quelle del TULPS, eppure ogni anno viene premiato inserendo la PA, nel programma di cui abbiamo parlato, alcuni suoi eventi che puntualmente infrangeranno le norme.
Ho consigliato gli interessati di citare in giudizio l’Ente e di informare la regione su che fine fanno i suoi finanziamenti. Altro che valutazione di merito qui è il demerito che si premia!
Quindi se ho capito bene, nel caso in cui l’Ente che organizza è il Comune, una volta fatti i vari atti gestionali da parte degli uffici dovrebbe essere il Comune stesso, magari nella figura del responsabile a cui competono le pratiche di pubblici spettacoli, a presentare richiesta di autorizzazione/scia ex art. 68 tulps? E a chi la fa, al Sindaco?
La richiesta di autorizzazione/scia ex art. 68 TULPS (ma anche ex art. 80, nel caso in cui fosse necessario il nulla osta di agibilità del luogo di pubblico spettacolo) dovrebbe essere presentata dal dirigente/responsabile del servizio che organizza il pubblico spettacolo.
Anche se a volte ho visto pratiche telematiche presentate dal sindaco quale “legale rappresentante del Comune”…
No, non la fa al Sindaco. La fa al SUAP, come qualsiasi altro soggetto che organizza un pubblico spettacolo.
Confermo che, tendenzialmente, è il sindaco in qualità di legale rappresentante del comune a chiedere le autorizzazioni. Il dirigente valuta se rilasciarle. Ci potrebbero essere casi di dele espresse da parte del sindaco a chiedere detrminati titoli. La cosa certa è che deve essere l’ “apparto gestionale” a rilasciare le autorizzazioni e non quello “politico”
A rilasciare le autorizzazioni, ovviamente si, nel senso che è il PO/dirigente del servizio e questo è pacifico
Meno pacifico che sia il sindaco a presentare la scia… Assumendosene di conseguenza la responsabilità
Es: perché per un appalto mensa la responsabilità è del Dirigente competente, e per la realizzazione di uno spettacolo deve assumerla il sindaco, che non partecipa materialmente all organizzazione?
In Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente. Che poi, in ogni caso, è lui che risponde come è successo alla sindaca Appendino (mi dispiace citare un fatto tragico) per i fatti di piazza San Carlo
Certo, in ogni caso di questo genere il sindaco viene chiamato a rispondere, come anche se un bambino si intossica alla mensa scolastica.
In quel caso non credo che ci fosse una scia, men che meno fatta dalla sindaca, tanto che mi pare condannati sono stati anche i dirigenti responsabili.
Quello di “chi deve figurare come intestatario della SCIA?” è in realtà un falso problema: non è che chi firma sia automaticamente e/o esclusivamente responsabile in caso di violazioni o incidenti, e neppure che chi non firma sia automaticamente escluso da ogni responsabilità.
Nel caso tragico di piazza San Carlo, ad esempio, non mi risulta che la sindaca risultasse aver firmato qualche SCIA o qualche domanda di autorizzazione in qualità di organizzatore dell’evento o di legale rappresentante del Comune.
Nei nostri piani safety è indicato che il soggetto responsabile della sicurezza dell’evento è individuato nella persona del Sindaco del Comune, in qualità di Ente organizzatore della manifestazione, e/o un suo delegato in assenza di quest’ultimo. Quindi in questo caso la responsabilità è chiara. Il mio dubbio riguarda il discorso art. 68 - art. 80 Tulps quando siamo in presenza di pubblico spettacolo, quando cioe’, pur essendo in una piazza non chiusa ed accessibile a chiunque, ci sono sedie per lo stazionamento del pubblico (anche se trattasi di pochi eventi e comunque sempre sotto le 200 persone). A questo punto, trattandosi generalmente di spettacoli simil teatrali o concerti, che si svolgono in una serata entro la mezzanotte, mi pare di capire che la cosa giusta sia la SCIA di pubblico spettacolo compilata e firmata dal Sindaco e trasmessa al Suap.
Concordo con te Marco, tuttavia nel caso della scia chi firma autocertifica sotto pena di falso determinate cose.
Si stava parlando di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale…
Potrebbe anche non essere così chiara…
Quando è che l’assenza del sindaco farebbe scattare la responsabilità del delegato? Se è assente “durante” l’evento? Se è assente nei giorni precedenti? Se è assente da prima che si organizzasse l’evento?
Scusami se ho voluto fare un po’ di celia, era solo per evidenziare che non sempre è così facile ed immediato attribuire responsabilità personali senza sapere esattamente cosa ha fatto o ha omesso di fare un soggetto.
Quello che volevo dire prima è che il Sindaco ha il dovere di sovraintendere. Questo anche se il TUEL separa gestione e indirizzo politico-amministrativo. È chiaro che per condannare un sindaco occorre l’accertamento processuale della colpa.
Detto questo, a meno di atti di delega specifica, la legale rappresentanza dell’Ente è in capo al Sindaco che può compiere quegli atti in cui è, giocoforza, necessaria l’azione di un singolo. In questo senso, può chiedere un’autorizzazione in nome dell’Amm.ne comunale