Evento in circolo privato con superamento capacità, possibile?

Buongiorno, un circolo privato appartenente al CSEN (centro sportivo educativo nazionale), che periodicamente effettua serate di intrattenimenti musicali/danzanti riservati ai soci, vorrebbe organizzare una festa privata con capienza superiore a quella consentita (circa il doppio); per questioni di sicurezza non è in alcun modo autorizzabile questa cosa, dico bene?
Grazie

La Capienza dei Circoli Privati: Normative e Rischi Legali

CONTENUTO

L’organizzazione di eventi in circoli privati è un tema che suscita interesse, soprattutto in relazione alla capienza autorizzata dei locali. È fondamentale comprendere le normative che regolano questo aspetto per evitare problematiche legali e garantire la sicurezza dei partecipanti.

La capienza di un locale è stabilita da normative specifiche, tra cui il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 619, che tratta della prevenzione incendi e stabilisce i criteri per la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo. Inoltre, ogni comune ha regolamenti specifici che definiscono la capienza massima dei locali, tenendo conto di fattori come la superficie, l’uscita di emergenza e le caratteristiche strutturali.

È importante notare che il superamento della capienza autorizzata non solo viola le normative di sicurezza, ma può anche comportare sanzioni amministrative e penali. Il Codice Civile, all’articolo 832, stabilisce che il proprietario di un immobile ha il diritto di godere e disporre del bene, ma questo diritto deve essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti.

Inoltre, il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede norme sulla viabilità di emergenza, che devono essere rispettate anche in contesti privati, per garantire l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

CONCLUSIONI

In sintesi, organizzare eventi in circoli privati con un numero di partecipanti superiore alla capienza autorizzata è una pratica rischiosa e potenzialmente illegale. È essenziale rispettare le normative locali e nazionali per garantire la sicurezza e la legalità dell’evento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative riguardanti la capienza dei locali è cruciale, sia per la propria attività lavorativa che per eventuali futuri concorsi. Essere informati su queste questioni permette di evitare sanzioni e di garantire un ambiente sicuro per tutti.

PAROLE CHIAVE

Capienza, circoli privati, sicurezza, normative, eventi, D.M. 1996, Codice Civile, Codice della Strada.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 619 - Norme di prevenzione incendi.
  2. Codice Civile, Art. 832 - Diritto di proprietà.
  3. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada.
  4. Regolamenti comunali sulla capienza e agibilità dei locali.

È sempre consigliabile consultare il proprio comune di competenza o un esperto in diritto amministrativo per chiarimenti specifici.

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In linea generale, non rientrano nella definizione di “locale di pubblico spettacolo” i circoli privati esercenti l’attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
Esistono però delle eccezioni e nel tempo la giurisprudenza ha indicato parametri più precisi in base ai quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

  • pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
  • pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
  • complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
  • rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo.

[sul punto, vedasi circolare Ministero dell’Interno n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984]

Questione confermata anche dall’art. 118 del Reg. TULPS, secondo il quale “La licenza di cui all’art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento”.

Quindi questo è il primo punto da verificare, se parliamo di titoli abilitativi di pubblica sicurezza (artt. 68-69-80 TULPS).

Occorre poi ricordare che il punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011 sottopone alla normativa di prevenzione incendi anche i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
E’ vero che sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, ma solo per i locali e i luoghi aperti al pubblico (e un circolo privato NON E’ un locale/luogo aperto al pubblico). E comunque anche la nozione di “manifestazione temporanea” è stata inquadrata entro limiti piuttosto ben definiti.

Quindi il vostro circolo privato, “che periodicamente effettua serate di intrattenimenti musicali/danzanti riservati ai soci”, se corrisponde ai parametri sopra indicati avrebbe già dovuto rispettare la normativa di prevenzione incendi. Se ora vuole raddoppiare la capienza (sempre ammesso che sia possibile), occorrerà come minimo rivedere la relativa documentazione.