Evento riservato a vendita prodotti antiquariato - Toscana

Buongiorno,

nel 2024 un’associazione ha organizzato nel nostro comune due manifestazioni commerciali a carattere straordinario, riservate ad imprenditori che commercializzano oggetti di antiquariato.

Visto il successo dei due eventi l’associazione ha proposto all’amministrazione di ripetere l’esperienza nel 2025, con cadenza mensile per sette volte.

Non potendo al momento gestirla come fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, possiamo ancora trattarla, nonostante la ripetitività degli eventi, come manifestazione commerciale a carattere straordinario?

In alternativa può essere inquadrata come manifestazione fieristica locale (senza qualifica), per commercializzazione di prodotti appartenenti specializzazioni merceologiche riconducibili all’antiquariato, considerato che nell’elenco dei settori è stata eliminato il codice 05 che in precedenza prevedeva “arte antiquariato filatelia e numismatica”?

Nel caso in cui l’amministrazione decidesse di istituire l’evento come fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, è necessario inserirla nel piano del commercio aapp (l’art. 43 comma 1 lett. b) cita solo nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, ma non fa riferimento alle fiere specializzate nel settore antiquariato)?

Come fiera specializzata potremmo prevedere un bando unico ogni anno con rilascio per ciascun esercente di una concessione annuale valevole per tutte le date previste nelle 7 edizioni annuali?

Grazie

Virna Seravalle

Ti rammento di specificare la regione, per questi aspetti occorre vedere la normativa regionale. Lo faccio io dato che so che scrivi dalla Toscana.

Vedendo la definizione della LR 62/2018 si comprende che la per FIERA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELL’ANTIQUARIATO si intende “la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale”.

La tipologia fu dettagliata nella precedente legge regionale nel 2014 con la LR 35/2014. Quell’impianto è stato traslato tal quale nell’attuale legge. Mettendo insieme tutto si comprende che le fiere antiquarie sono, alla fine, delle fiere. Come tali, gli operatori del commercio su AAPP godono di concessioni pluriennali. Nel preambolo della LR 35/2014 si leggeva: "è opportuno individuare dei criteri specifici, rispetto a quelli generali del commercio in area pubblica, per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio di durata pluriennale nelle fiere antiquarie”.

Riprendendo quello che dicevo prima, l’art. 37 della LR 62/2018 indica che ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. nello stesso articolo, detta anche i criteri per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere antiquarie con concessione pluriennale (operatori specializzati del commercio su AAPP). Per gli altri commercianti vigono le concessioni temporanee rilasciate ai sensi dell’art. 36 e 41, comma 2.

Quindi, in quanto fiere con concessioni pluriennali, ritengo che debbano essere previste nel piano.

Detto questo, il comune può anche indicare che quell’evento non è una fiera antiquaria ma un evento straordinario nel quale partecipano anche soggetti che vendono antiquariato ma, a parere mio, può reggere fino a un certo punto. Magari si può affermare che l’evento è in fase sperimentale e che sarà ratificato nel piano quando l’Amm.ne avrà valutato l’opportunità in base alle verifiche…

Se l’evento è compreso nella definizione legale, è una fiera antiquaria e gli operatori del commercio su AAPP potrebbero chiedere che siano rilasciate concessioni pluriennali.

In conclusione, finché si tratta di eventi sporadici, anche se dedicati all’antiquariato, puoi gestirli di volta in volta ma se diventa qualcosa di strutturato, allora virerei verso la disciplina legale

Buongiorno,

nel nostro caso partecipano sia commercianti in sede fissa che ambulanti. Allora per gli ambulanti, dopo avere inserito nel piano del commercio la fiera specializzata, dovremmo rilasciare le concessioni pluriennali mentre per i commercianti in sede fissa dovremmo procedere ogni anno con il rilascio di concessioni temporanee previste dall’art. 36 comma 3, della legge RT 62/2024?

Ripeto anche l’altro quesito proposto ieri, ovvero: è possibile utilizzare per un evento di questo tipo la modalità MANIFESTAZIONE FIERISTICA prevista dall’art. 80 della legge regionale toscana, da effettuarsi in area adibita temporaneamente a spazio fieristico, attrezzandola con tensostrutture, di cui parla l’art. 23 del DPGR 23/R del 2020?

Grazie

Virna Seravalle

Benché condividano il nome, le c.d. fiere campionarie hanno una logica del tutto diversa. La fiera campionaria è una strada ma l’evento deve essere tipizzato come tale. Di certo non è commercio su area pubblica (ma neppure commercio). La fiera campionaria è caratterizzata da altre finalità La vendita della merce è solo un’ipotesi residuale ed eventuale. Senza entrare nei dettagli, occorre un lavoro a monte da parte del Comune con l’istituzione della sede temporanea e la declinazione / ratifica dell’evento secondo le varie tipologie e i vari codici di comparto (come da normativa regionale citata). Fra l’altro, tra i comparti previsti all’art. 26 del DPGR 23R/2020, neppure figura quello dell’antiquariato dato che si tratta di settori produttivi (come dicevo, la logica sottesa è diversa). Il soggetto organizzatore dovrebbe presentare una SCIA con allegato il disciplinare e tutto il resto. In conclusione, mi sembra tirata per i capelli :slight_smile: