Buonasera è stata concessa area Pubblica per lo svolgimento della festa della birra. L’evento non prevede Pubblico spettacolo, ovvero non saranno istallati palchi per l’esibizione di artisti, ma il programma prevede la presenza di un congro numero di attrazioni viaggianti, le quali individualmente, chiederanno il rilascio di licenza temporanea per lo svolgimento delle attività. Chiedo: dovrò convocare la CCVSLPS?
L’eventuale convocazione della CCVLPS presuppone che il luogo che ospita il “congruo numero di attrazioni” sia soggetto all’art. 80 del TULPS e quindi debba essere considerato un parco divertimenti.
E’ una questione che è stata affrontata più volte sul forum.
La risposta è: dipende dai particolari.
Un parere rilasciato dal Ministero dell’Interno all’ANESV nel 2012 riferiva che:
“Quanto alle installazioni di attrazioni qualificate tra le “Piccole” nell’elenco di cui all’art. 4 della l. 3371968, soprattutto se a gettone o moneta e prive di operatore, si invita a ritenerle non assoggettate all’art. 80 TULPS, evidenziando tuttavia il rispetto di quanto disposto dal DM 18 maggio 2007 e la necessità che sia rilasciata la licenza di esercizio di cui all’art. 69 TULPS, previo collaudo annuale e certificazione degli aspetti connessi all’utilizzo di energia elettrica. Relativamente alle attrazioni installate all’aperto, in forma temporanea o permanente, si ritiene che un modesto complesso, composto da “Piccole” o “Medie” attrazioni, nell’elenco di cui all’art. 4 della l. 3371968, installato in spazi privi di recinzione integrale e controllo accessi – che impedisca il libero flusso e deflusso delle persone – non sia soggetto alla licenza di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, ed al parere della Commissione di Vigilanza.
Quanto a installazioni consistenti in complessi di attrazioni tra le quali siano presenti anche “Grandi” attrazioni – elemento che caratterizza le manifestazioni di maggiore richiamo e le attrezzature più complesse – si ritiene che tali complessi siano da assoggettare alla licenza di agibilità ed al parere della Commissione di Vigilanza. Relativamente alle installazioni di attrazioni, all’aperto o in locali, in aree dotate di recinzione integrale e controllo accessi che impedisca la libera circolazione delle persone, esse sono da considerarsi soggette all’art. 80 TULPS ed alle verifiche della Commissione di Vigilanza.”
La successiva circolare ministeriale PROT. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013 ritornava sull’argomento e lo approfondiva. La puoi leggere qui.
ti ringrazio molto per la Tua preziosa risposta. Chiedo se è in possesso del parere rilasciato dal Ministero dell’Interno all’ANESV nel 2012.
Non ho copie o riferimenti precisi del parere originale, ma solo degli appunti.
Forse potrebbe essere richiesto alla stessa ANESV.