Buongiorno, premetto che non sono un’esperta della materia …una farmacia mi chiede di poter aprire in un locale distante circa 50 metri dal punto vendita la cosiddetta farmacia di servizi. Ammetto che ad oggi mi era capitato di autorizzare farmacie in cui all’interno svolgevano queste attivita’, ma nel titolo non si faceva espresso riferimento alle stesse se non nel richiamo al parere e al verbale di ispezione usl. Chiedo in primis se sia ammissibile perchè nei due decreti che conosco 16 dicembre 2010 e decreto 8 luglio 2011 si parla di postazioni in aree dedicate e separate nell’ambito della farmacia e in Regione Toscana so che la questione del locale separato per tali servizi non è ancor stato approvato .Ho letto che per ammettere queste sedi distaccate in alcune regioni sono state date indicazioni ai comuni per avviare una sperimentazione in tale senso.
Chiedo quindi quale sia la fonte normativa che introduce questa casistica, se sia già ammissibile in Toscana e quale procedura in caso sia da seguire. In base al protocollo di intesa che la Regione Toscana ha recepito con delibera 996/2022 le sedi distaccate risulterebbero assentibili solo per vaccini e tamponi, in tal caso debbono presentare un comunicazione di cui all’allegato A del protocollo ed entro 60 giorni un’autorizzazione, ma quest’ultima è di competenza suap o riguarda solo la USL??? Per gli altri servizi al momento ci pare che siano consentiti solo all’interno della farmacia stessa e non in sede distaccata.
Il d.lgs. n. 153/2009, all’art. 1, comma 2 ha visto l’inserimento della lettera e-quater):
e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, ANCHE ESTERNE, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa
Al di là di questo caso particolare, posso citare il TAR Lecce n. 507/2012 che nega la possibilità di utilizzare spazi esterni. Il TAR prende in esame il DM 16/12/2010 (quello della GU n. 57/2011). Afferma il TAR:
…La ricorrente sostiene che, in assenza di una specifica disposizione che vieti in maniera espressa di organizzare detti spazi all’esterno dei locali della farmacia e, stante il disposto dell’art. 4 del D.M. del 16 dicembre 2010, che prevede di predisporre “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti”, non si può escludere che le prestazioni di che trattasi possano essere erogate anche in locali ubicati all’esterno, purché sia garantita la separazione dagli altri ambienti.
Il Collegio non condivide le argomentazioni appena esposte.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, il legislatore ha evidentemente inteso riferirsi, con il termine “spazio separato”, alla creazione di vani all’interno del medesimo locale ed adibiti allo scopo, mentre, con il termine “ambienti”, ai vari spazi in cui è suddivisa la farmacia, ciascuno destinato ad uno specifico servizio (vendita, magazzino, esposizione, ecc.).
A conferma di quanto sopra vi è anche la previsione contenuta nell’art. 8, comma 2, del D.M. del 16 dicembre 2010, secondo cui, al fine di rendere i servizi indicati nel medesimo D.M., è necessario rispettare “i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate”; il riferimento ai requisiti minimi che i locali della farmacia devono possedere non lascia margini di dubbio sulla necessità che dette prestazioni possano essere erogate solo all’interno della farmacia e sempre che essa disponga di spazi idonei da attrezzare a tali fini…