Sull’insegna delle farmacie si può citare l’art. 5 del d.lgs. n. 153/2009
Art. 5 - Utilizzo di denominazioni e simboli
1. Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.
Poi c’è il codice deontologico:
Art. 25 - Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, la denominazione farmacia nell’insegna e l’emblema della croce, necessariamente di colore verde, sono obbligatorie.
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista nella pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.
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Per il resto, vige il codice civile per la tutela dei marchi e il codice della strada che definisce il concetto di insegna e le condizioni abilitative ai sensi dell’art. 23 e relativi. Io non entrerei in dinamiche privatistiche limitandomi a vedere la compatibilità del codice della strada. Sul punto si applica la SCIA asseverata ai sensi dl DL 19/2026.
Nel caso puoi approfondire il concetto di insegna per verificare che non si tratti di impianto pubblicitaria.
Il DL n. 13/2002, art. 2-bis, ha indicato, con funzione di interpretazione autentica, il concetto di insegna d’esercizio:
6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.
L’art. 47, comma 1 del Regolamento del Codice della Strada, dispone:
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.