Farmacia rurale- Toscana

Buongiorno, chiedo se una farmacia comunale che ha le caratteristiche della ruralità ha diritto all’indennità oppure dato che è gestita dallo stesso Comune non gli spetta la liquidazione?
grazie

All’art. 2, comma 3 della legge n. 221/68 trovi:
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell’indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

Scusate, non ho ben compreso, nel caso quindi di farmacia comunale gestita tramite azienda speciale a quale dei due enti spetterebbe ricevere l’indennità?
Più in generale, nel momento che si liquida l’indennità di residenza è corretto verificare il DURC della farmacia?

Per il contributo in favore delle farmacie rurali la situazione è complessa. La LR toscana 16/2000 indica la ASL quale autorità competente per l’erogazione del contributo (vedi art. 15, comma 1, lett. f)). Nel 2009, l’art. 2 della legge n. 221/68 fu modificato rimandando la competenza alle Regioni. Sul web si possono travere determinazioni ASL con la determinazione degli importi.
Il comune, in questa fase, può essere chiamata a dare conto sulla ruralità della farmacia e su altre informazioni che servono a determinare gli importi.

Tuttavia, la legge n. 221/198, al’art. 6 dispone ancora che l’onere dell’indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.

Per quanto trascurabile, questa disposizione è in vigore è molti comuni le danno seguito erogando, ogni anno, € 41,32. In genere, però, è la ASL che dterminando gli importi indica al comune la parte di spettanza. Nel caso della farmacia pubblica, questi 41,32 non saranno erogati

una precisazione perchè non mi è chiaro. la nostra usl ha inviato un prospetto in cui per ogni farmacia rurale indica una quota a suo carico e quella che spetta Comune, nell’elenco la quota a carico del Comune è prevista per le farmacie comunali gestite dall’azienda speciale, quindi il Comune deve erogare la misura anche a queste farmacie o no?