Farmacie e modifiche orario

Le associazioni di categoria in occasione della comunicazione delle ferie ci comunicano anche che una farmacia intende anticipare l’orario estivo al 2 maggio rispetto a quanto stabilito nell’ordinanza comunale, lo può fare o è necessario un atto del sindaco? la legge 124/2017 parla di orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ( ad es. nel caso della comunicazione di orario continuato), in questo caso non sarebbero aggiuntivi sono sempre il minimo di legge però articolato in altro modo, quale è l’interpretazione prevalente estensiva o restrittiva?
In materia di ordinanza di turni e orari mi chiedo se il comune potrebbe semplificare l’atto del sindaco parlando solo di turni e rinviano per gli orari a quanto previsto dalla normativa vigente obbligando alla sola comunicazione al Comune e alla clientela dell’orario scelto, visto che la legge regionale 16/2000 stabilisce orario minimo e la 124/2017 da facoltà di ampliarlo con una sola comunicazione? è ancora necessario dettagliare per ogni farmacia l’orario e addirittura estivo ed invernale?
grazie

Ad uso di tutti incollo qualche disposizione della LR della Toscana n. 16/2000

Sono di competenza del comune:
[…]
disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, delle proiezioni, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge.
[…]

La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all’articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell’azienda USL.

È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L’apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.

Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.


Tralascio le altre disposizioni sulle ore minime giornaliere / settimanali previste dalla stessa legge.

Dalle disposizioni di legge si comprende che il comune ha l’obbligo di disciplinare gli orari con ordinanza. Se non sono orari aggiuntivi a quelli stabiliti (per questi basta una mera comunicazione), ritengo la variazione debba essere recepita dall’autorità che ha approvato l’ordinanza. La stessa potrebbe anche negare. Io chiederei parere alla ASL. Resta una disciplina ad alta discrezionalità comunale.

Tieni conto anche dell’art. 119 del TULLSS: il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell’assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale

Il comune di Grosseto, qualche anno fa, adottò un’ordinanza del tipo che auspichi: le farmacie devono rispettare gli orari minimi ma hanno libertà di organizzarsi come vogliono (super sintesi). L’ordinanza è stata impugnata e il TAR l’ha annullata (1757/2015): le scelte lasciate alle farmacie “non apparendo essere caratterizzate dal carattere della cogenza e stabilità, non incidono sull’obbligo normativo di regolamentare gli orari minimi di apertura degli esercizi farmaceutici.”