Tar Lazio, sez. III, 26 marzo 2022, n. 3425 – Pres. (ff.), Est. Graziano
Ai sensi dell’art. 21 – bis, l. n. 241 del 1990 i provvedimenti applicativi di sanzioni, pecuniarie o reali, non possono essere portati ad esecuzione prima che siano comunicati al destinatario e non possono, quindi, recare una clausola di immediata esecuzione
