L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 511 del 27 luglio 2021(vedi allegato) si è pronunciata sul quesito di un ente che, nel rappresentare di avere pagato ai fornitori, tra i mesi di marzo e settembre 2020, soltanto l’imponibile delle fatture non transitate dallo SdI, chiedeva se sia corretto procedere al versamento della relativa Iva, con il meccanismo dello split payment, mediante modello F24-enti pubblici.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 31 marzo 2015 (entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sdi) le PA non possono accettare fatture che non siano trasmesse via Sdi, né possono procedere al pagamento, anche solo parziale, delle fatture analogiche.
Inoltre, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, tra i quali rientrano le PA**, l’Iva deve essere versata direttamente dai cessionari/committenti, con le modalità previste dal DM 23 gennaio 2015, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.**
Pertanto, anche in caso di pagamento di fatture non transitate dal sistema di interscambio viene confermato l’obbligo dell’ente pubblico di versare, con le suddette modalità, l’Iva relativa alle fatture pagate ed essendo, nel caso di specie, il versamento effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito si configura a carico dell’ente istante anche la sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, regolarizzabile secondo la disciplina del ravvedimento operoso.
Agenzia_delle_Entrate_Risposta_27072021_n_511.PDF (192,0 KB)
Vincenzo