Al nostro Comune è pervenuta una segnalazione da parte dei Carabinieri con cui si informa che, in una struttura turistico-ricettiva del territorio usualmente concessa in affitto tramite contratto per l’organizzazione di feste, il locale veniva dato in affitto a dei privati per l’organizzazione di una festa per il diciottesimo compleanno di uno degli affittuari. A tale festa hanno partecipato circa 500 persone, tra cui minorenni. A detta del proprietario il numero dei partecipanti doveva essere pari a 100 e non ha avuto il modo di controllare gli ingressi. Dalla segnalazione è risultato che c’è stata la somministrazione di bevande alcoliche all’insaputa del proprietario, il quale dice essersi limitato a dare in affitto i locali. Ci si chiede se un evento di questa portata sia da considerarsi pubblico visto il numero di partecipanti e, di conseguenza, se sia sottoposto alla normativa TULPS e Regolamento di attuazione, normativa anti-incendio e Scia di somministrazione temporanea o se resti tutto escluso perchè ricade nell’ambito della festa privata. Qualora sia evento pubblico, a chi spettano le comunicazioni di legge?
Grazie,
Ufficio Commercio.
Le forze dell’ordine intervenute avrebbero dovuto evidenziare, a fronte di sopralluogo, quali soggetti siano stati individuati somministrare alcolici, soprattutto a minorenni e le modalità di accesso degli utenti alla festa medesima. Questo al fine di verificare l’eventuale esercizio di attività di catering nei locali, violazioni in merito alla vendita di alcolici, e l’eventuale organizzazione di attività aperta al pubblico.
In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, laddove l’accesso alla festa sia stato limitato ad una cerchia ristretta di persone e non aperto al pubblico indiscriminato, rimane una festa privata.
Potrà essere verificata la sussistenza dell’agibilità e della conformità dei locali rispetto ai titoli edilizi esistenti, anche al fine di ospitare tali fattispecie di eventi, avendo comunque il proprietario locatore dell’immobile una responsabilità in merito.
Qualora l’attività esercitata sia frequente, potrà essere pianificato un sopralluogo delle forze dell’ordine alla prima data utile con festa programmata, così da verificare la sussistenza di condizioni di rischio per gli utenti.
In effetti il numero di partecipanti è notevole, ma – come ti è già stato indicato – di per sé non è determinante per valutare il discrimine tra festa privata ed evento pubblico soggetto a specifica normativa.
In realtà, tale valutazione avrebbe dovuto essere stata fatta dall’organo di controllo operante, perché doveva basarsi su elementi oggettivi che andavano verificati nell’ambito delle attività di accertamento. In particolare:
- l’ingresso alla festa era consentito a un pubblico indiscriminato?
- l’ingresso alla festa e/o il consumo di alimenti e bevande erano a pagamento?
- l’evento era stato pubblicizzato mediante manifesti, interventi su mass-media, pubblicità sui social, biglietti di invito o altro?
Ricordo che i locali con capienza superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, sono comunque soggetti al rispetto delle normativa attinente la prevenzione degli incendi.