Due pubblici esercizi (Lombardia) stanno organizzando un festival della birra modulato su 2 giorni, devono presentare al suap una SCIA oppure una domanda ricadente nel regime ordinario della licenza espressa? Ci sono delle linee guida del Ministero dell’interno al riguardo?
Per inquadrare correttamente il regime amministrativo applicabile a un festival della birra strutturato su due giorni in Lombardia, è necessario scindere i due profili autorizzativi concorrenti: la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e il pubblico spettacolo (se previsto dall’evento, come musica dal vivo o dj set).
Ecco la ripartizione dei regimi applicabili e le fonti del Ministero dell’Interno.
1. Profilo Somministrazione Alimenti e Bevande
In Regione Lombardia, la somministrazione temporanea in occasione di festival, sagre o manifestazioni culturali è normata dall’art. 72 della Legge Regionale n. 6/2010 (Testo Unico del Commercio).
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Regime: SCIA Unica / Temporanea.
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L’attività è pienamente soggetta a SCIA da presentare al SUAP telematicamente, indipendentemente dalla durata di due giorni.
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I titolari dei due pubblici esercizi (già in possesso dei requisiti morali e professionali ex art. 71 D.Lgs. 59/2010) presenteranno la pratica corredata dalla notifica sanitaria (ex Reg. CE 852/2004) per la SCIA gastronomica temporanea e la relazione di impatto acustico (o domanda di deroga agli orari/limiti acustici comunali).
2. Profilo Pubblico Spettacolo e Trattenimento (Artt. 68/80 TULPS)
Questo è il vero spartiacque procedimentale. Se il festival prevede allestimenti (es. piccoli palchi, transennature, aree delimitate per il pubblico) e attrazioni di pubblico spettacolo, la durata di due giorni incide direttamente sulla scelta del titolo.
Quando si può usare la SCIA?
In via ordinaria, l’art. 68 del TULPS (come modificato dal Decreto SCIA 2) consente l’utilizzo della SCIA per eventi di pubblico spettacolo solo se ricorrono contemporaneamente due condizioni:
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Capienza massima pari o inferiore a 200 partecipanti.
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L’evento si conclude entro le ore 24:00 del giorno di inizio.
Il vincolo dei due giorni: Poiché il festival si articola su due giornate distinte, la SCIA ordinaria ex art. 68 TULPS non copre l’interezza dell’evento con un unico atto. Gli organizzatori dovrebbero presentare due SCIA distinte (una per ciascun giorno), a condizione che ogni singola serata finisca entro la mezzanotte e non superi i 200 partecipanti.
Quando serve la Licenza Espressa (Regime Ordinario)?
La domanda di autorizzazione espressa (ex artt. 68 e 80 TULPS) diventa obbligatoria se si verifica anche solo una di queste condizioni:
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L’evento supera i 200 partecipanti contemporanei.
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Una o entrambe le serate si protraggono oltre le ore 24:00 (es. fino all’1:00 di notte).
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Vi è la necessità di sottoporre l’allestimento al parere di agibilità della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) ex art. 80 TULPS (sostituibile da relazione tecnica asseverata sotto le 200 persone, ma comunque richiedente licenza espressa se l’evento è multi-giorno o oltre le 24:00).
3. Le Linee Guida del Ministero dell’Interno e la Circolare Piantedosi
Sotto il profilo della sicurezza e della gestione procedimentale delle manifestazioni temporanee, il Ministero dell’Interno ha emanato direttive cruciali per distinguere l’attività ordinaria dei locali dal pubblico spettacolo:
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La distinzione tra “Somministrazione” e “Spettacolo” (Circolare n. 15015 del 07/05/2024): Il Ministero ha chiarito che se i pubblici esercizi offrono musica o trattenimenti in modo meramente accessorio e complementare alla somministrazione della birra (senza palchi strutturati, senza pagamento di un biglietto di ingresso, senza transennature e senza che l’affluenza superi vistosamente la normale capacità ricettiva dei locali), non si configura un locale di pubblico spettacolo. In questo caso specifico, basterà la sola SCIA commerciale/sanitaria per la somministrazione all’esterno.
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Linee Guida Safety & Security (Direttiva Piantedosi / Circolare n. 11001/110 del 18/07/2018): Se l’evento configura un vero e proprio “festival” con afflusso concentrato, indipendentemente dal regime (SCIA o autorizzazione), gli organizzatori devono depositare al SUAP un Piano di Sicurezza e Gestione delle Emergenze che quantifichi il livello di rischio ( safety ) mediante le tabelle degli algoritmi di calcolo (es. punteggio di rischio antincendio e sanitario).
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Circolare n. 24547 del 17/07/2024: Ribadisce l’obbligo di presentare una modulistica puntuale e frazionata qualora si intenda sfruttare regimi semplificati per singole date.
Sintesi Operativa per il SUAP
| Scenario del Festival | Regime Somministrazione | Regime Pubblico Spettacolo |
|---|---|---|
| Solo somministrazione + musica di sottofondo diffusa (senza allestimenti/palchi). | SCIA Temporanea (art. 72 L.R. 6/2010). | Nessuno (Attività libera ex Circolare 15015/2024). |
| Con Spettacoli, < 200 persone, chiusura entro le 24:00 ogni giorno. | SCIA Temporanea (art. 72 L.R. 6/2010). | N. 2 SCIA distinte (una per il giorno 1 e una per il giorno 2 ex art. 68 TULPS). |
| Con Spettacoli, > 200 persone OPPURE chiusura oltre le 24:00. | SCIA Temporanea (art. 72 L.R. 6/2010). | Domanda di Autorizzazione Espressa (ordinaria) ex artt. 68/80 TULPS, da presentare almeno 30 giorni prima. |