Fiere in periodo covid

Il dl 52/21 stabilisce di seguire le linee guida cts e le certificazioni vedi sono previste solo per particolari tipi di eventi. L’ordinanza 28maggio 21 in gu 8/06 ha diversamente disposto che l’ingresso è consentito solo con carta verde e le linee guida sono quelle AEFI. Ora con la conversione in legge del 52 sembra si siano dimenticati del cambio normativo. Legge vale più di ordinanza ma spesso si chiede green certificate per entrare. Che ne pensate?

Ad uso di tutti i lettori:

Art. 7 del DL 52/21 - Fiere, convegni e congressi

1. E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER PARTECIPARE A FIERE DI CUI AL PRESENTE COMMA È COMUNQUE CONSENTITO, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI IN RELAZIONE AL TERRITORIO ESTERO DI PROVENIENZA.

2. LE LINEE GUIDA DI CUI AL COMMA 1 POSSONO PREVEDERE, CON RIFERIMENTO A PARTICOLARI EVENTI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 1, CHE L’ACCESSO SIA RISERVATO SOLTANTO AI SOGGETTI IN POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI ALL’ARTICOLO 9.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Con ordinanza ministeriale del 28/05/2021 (G.U. 135 - 08/06/21), sono state approvate le linee guida AEFI specifiche per le fiere: PROTOCOLLO AEFI DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE MANIFESTAZIONI E NEGLI EVENTI FIERISTICI, in allegato all’ordinanza citata

All’interno del protocollo non è menzionata la certificazione verde ma nel testo dell’ordinanza si legge:

Art. 1.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, le attività fieristiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si svolgono nel rispetto del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici», che costituisce parte integrante della presente ordinanza, E, IN COERENZA CON LE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NEL VERBALE N. 18 DEL 14 MAGGIO 2021 DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO FIERISTICO È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE SIANO IN POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, COME INTEGRATO DALL’ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021, N. 65.

Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

[omissis]

L’ordinanza, in quanto extra-ordinem, ai sensi dell’art. 32 della legge 833/78, detta delle condizioni che superano l’insieme giuridico ordinario. Inoltre, l’ordinanza indica la necessità della certificazione verde per LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. In questo senso, pare una misura più specifica: la certificazione per coloro che espongono, organizzano ma non per il pubblico generico (questo il mio parere)

grazie mille, imporre al pubblico qualcosa non previsto dalla legge, che di certo supera un ordinanza e, a mio avviso, abroga quanto in contrasto con la legge stessa potrebbe apparire discriminatorio anche se decisamente più tutelativo. A mio avviso l’ordinanza è scritta e organizzata meglio rispetto alla legge che impone di rispettare a un mero elenco di punti (linee guida per la ripresa delle attività produttive che si autodefiniscono uno strumento semplice e di facile applicabilità… fin troppo semplice per la situazione epidemiologica attuale).