L’art. 78 della L.R. 61/2024 indica: "Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all’articolo 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture."
Un’agenzia di viaggio con sede in altro Comune ha aperto una filiale nel nostro territorio.
La comunicazione di cui all’art. 78 dovrà essere fatta solo presso il Suap del comune dove ha sede l’agenzia o anche presso il nostro comune per la filiale?
La comunicazione del rinnovo delle polizze e della garanzia ai sensi dell’art. 78 della L.R. Toscana 61/2024 deve essere presentata esclusivamente al SUAP del Comune in cui l’agenzia di viaggio ha la propria sede principale (sede legale/operativa principale).
Il SUAP del Comune in cui è ubicata la sola filiale non deve richiedere né ricevere la comunicazione periodica del rinnovo, salvo casi eccezionali.
Quadro normativo e motivazioni giuridico-amministrative
Unicità della copertura e della titolarità dell’impresa
Le polizze di responsabilità civile professionale (art. 76, comma 5) e le garanzie per il rischio di insolvenza o fallimento (art. 76, comma 6) fanno capo alla persona fisica o giuridica titolare dell’agenzia di viaggio nel suo complesso e coprono l’intera attività aziendale, comprese le eventuali unità locali / filiali .
La polizza della sede principale integra già (o deve integrare, tramite estensione/presa d’atto) la copertura per tutte le filiali operative sul territori o.
Competenza e vigilanza sul titolo abilitativo originario
Il SUAP della sede principale è l’organo competente alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti abilitativi generali dell’impresa. È presso tale Comune che si incardina il titolo abilitativo madre e si effettua il controllo continuativo sulla validità delle garanzie di legge (art. 78).
L’apertura della filiale in un altro Comune è soggetta a semplice comunicazione al SUAP territorialmente competente per la filiale (al solo fine di verificare l’idoneità dei locali e la presenza del presidio operativo), durante la quale l’agenzia dichiara gli estremi della polizza principale estesa alla nuova unità loca le.
Divieto di aggravamento del procedimento e cooperazione tra Enti (L. 241/1990 e CAD)
Richiedere l’invio della comunicazione di rinnovo del medesimo contratto assicurativo a tutti i SUAP dei Comuni in cui sono presenti filiali violerebbe il principio di non duplicazione degli adempimenti e di divieto di aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, L. 241/1990).
I flussi informativi e le verifiche sulle agenzie e sulle relative filiali avvengono tramite l’interscambio dati e le banche dati regionali del turismo (SIRT), a cui le amministrazioni comunali e regionali hanno accesso.
Sintesi operativa per il SUAP proced ente
Cosa fare se l’agenzia trasmette il rinnovo al SUAP della filiale: Potete prenderne atto informandola che la comunicazione va indirizzata al SUAP del Comune della sede principale, oppure inoltrarla per competenza a quest’ultimo tramite portale interoperabile /PEC.
Quando il SUAP della filiale deve intervenire: Unicamente se si dovesse accertare la totale assenza di copertura assicurativa dell’impresa madre (segnalata dal Comune della sede principale o dalla Regione), evento che comprometterebbe la legittimità dell’esercizio anche presso la filiale.