Finanza di progetto: avvio del procedimento, sospensione, interruzione

Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 36/2023 “La fattibilità della proposta presentata dall’operatore economico viene valutata dall’ente concedente entro novanta giorni, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste la proposta è respinta. La procedura di valutazione viene conclusa dall’ente concedente con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati”. Nella comunicazione di avvio del procedimento, per quanto riguarda il termine, si può inserire la seguente dicitura: " Il suddetto termine decorre dalla data di presentazione della proposta; lo stesso rimane sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e di richiesta di modifica alla proposta e conseguente adeguamento del PEF e della bozza di convenzione, e riprende a decorrere solo a seguito del puntuale soddisfacimento di dette richieste da parte del proponente"?
In caso affermativo, alla luce di quanto previsto nella L.241/90 in raccordo con l’art. 193, la richiesta di integrazioni si configura come una sospensione del termine o una interruzione del termine?