Pur essendo il thread dedicato alle stabilizzazioni per comparto, in omaggio al motto “il re è morto, viva il re” (per dire che quelle menzionate sono praticamente scomparse), vediamo cosa esce dalla recente legge di bilancio per il 2026 (l. 199/2025 del 30 dicembre scorso) per quelle speciali, almeno le principali.
Aspetto n. 1: proroga delle stabilizzazioni sanitarie c.d. covid fino al 31.12.2026.
La lettera a) del comma 365 dell’art. 1 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità di stabilizzazione è posta, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, (nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale) con riferimento al personale suddetto, anche se non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato o con altri contratti di lavoro flessibile, con procedure concorsuali o senza, da parte di un qualsiasi ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, e che abbia maturato, entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alle dipendenze di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Qualora il precedente reclutamento sia avvenuto senza procedura concorsuale, la stabilizzazione avviene solo mediante lo svolgimento di procedura selettiva. Le procedure di stabilizzazione in oggetto sono svolte secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
Tutto ciò si ricava dal dossier parlamentare per la comm. aff. soc. ed è confermato nel testo della legge.
Aspetto n.2: disciplina degli aspetti conseguenti alla selezione comparativa che dovrà svolgersi all’interno della procedura di stabilizzazione interessante il personale precario del settore Giustizia.
(I relativi criteri sono visionabili ad es. a questo link:
https://giustizia.flp.it/wp-content/uploads/sites/8/2025/12/Comunicato-unitario-procedure-di-stabilizzazione-PNRR-Copia.pdf).
La l.bil. 2026 (comma 293 art.1 ) modifica, ampliandone il testo, l’art 16.bis del d.l. 80/2021:
1. Al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l’esperienza professionale maturata, il Ministero della giustizia procede, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla stabilizzazione, mediante selezione comparativa, del personale assunto a tempo determinato per l’Ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del presente decreto, che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, purché in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando di selezione.
Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva.
Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta.
I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2026.
2. La stabilizzazione di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nei confronti del personale che abbia maturato dodici mesi di servizio continuativi nella qualifica ricoperta.
L’assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all’esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data.
Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni.
Il successivo comma 294 non introduce una disciplina propria del settore giustizia, ma incide indirettamente anche su di esso, in quanto coordina i vincoli assunzionali applicabili alle procedure di cui all’art. 17-quater DL 25/2025, utilizzabili anche dal Ministero della giustizia per le finalità PNRR e di rafforzamento degli uffici giudiziari:
“294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all’articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69” sono apportate complessivamente queste modifiche:
“3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, nonché all’articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.”