propaganda sindacale (quindi “di parte”) ma attorno a una verità evidente a tutti…
Aggiornamento con links ai miei contributi più recenti:
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PRESENTAZIONE CON IL DOTT.CHIARELLI
APPROFONDIMENTO DELLA PARTE SU STATISTICHE/STORIA NORMATIVA
Si fa risalire la storia recente delle stabilizzazioni alla Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ma le premesse è bene ricordare che risalgono esattamente a un anno prima.
Si tratta infatti della Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) all’articolo 1
-comma 187:
A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti
pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale
-comma 188:
Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università.
Disposizione speciale è poi al comma 596:
Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005
dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo
di 95 unità
Per una analisi storica delle 2 disposizioni aventi ad oggetto il contratto a tempo determinato:
In particolare, di tale percorso, si sottolineano le parentesi di limitazione dell’utilizzo del tempo determinato: tra il 1994 e 1998, durante la vigenza del d.lgs. 29/1993 e, di nuovo, sotto il TUPI, secondo quanto descritto nel volume “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, a cura di A.Perulli e L.Fiorillo,Giappichelli 2015 (Normattiva riporta però come periodo quello dal 1-1-2008 al 24-06-2008)