Fine delle STABILIZZAZIONI (in particolare dirette) ex legge Madia?

propaganda sindacale (quindi “di parte”) ma attorno a una verità evidente a tutti…

Aggiornamento con links ai miei contributi più recenti:

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PRESENTAZIONE CON IL DOTT.CHIARELLI

APPROFONDIMENTO DELLA PARTE SU STATISTICHE/STORIA NORMATIVA

Si fa risalire la storia recente delle stabilizzazioni alla Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ma le premesse è bene ricordare che risalgono esattamente a un anno prima.
Si tratta infatti della Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) all’articolo 1
-comma 187:
A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le

agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti

pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta

per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta

formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di

settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e

determina responsabilità erariale
-comma 188:
Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente

(ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le

università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono

fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di

progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a

carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di

finanziamento ordinario delle università.

Disposizione speciale è poi al comma 596:

Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005

dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28

febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo

di 95 unità

Per una analisi storica delle 2 disposizioni aventi ad oggetto il contratto a tempo determinato:

In particolare, di tale percorso, si sottolineano le parentesi di limitazione dell’utilizzo del tempo determinato: tra il 1994 e 1998, durante la vigenza del d.lgs. 29/1993 e, di nuovo, sotto il TUPI, secondo quanto descritto nel volume “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, a cura di A.Perulli e L.Fiorillo,Giappichelli 2015 (Normattiva riporta però come periodo quello dal 1-1-2008 al 24-06-2008)

La nuova legge di conversione del d. l. 25/2025, che a giorni sarà approvata, dopo la Camera, al Senato nel medesimo testo (con posizione della fiducia),al netto delle stabilizzazioni speciali là previste, all’art. 8 comma 3-ter estende la possibilità di stabilizzazione ex l.74/2023 alle Unioni di Comuni.
Inoltre le PA, nell’ambito delle stabilizzazioni di cui all’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001, possono riservare fino al 10% alle assunzioni dei disabili (cosa prevista anche per i concorsi RIPAM).
Non direttamente infine di stabilizzazione si può parlare, ma pur sempre di valorizzazione di un percorso almeno triennale dei dipendenti precari in sede di concorso, in ciò che prevede il comma 9-undecies dell’articolo 4 del d.l., come modificato in sede di conversione.