Fine vita e tutela delle persone vulnerabili: una proposta di DDL da sottoporre alla discussione della Community

PREMESSO CHE TUTTI I FREQUENTATORI DELLA COMMUNITY OMNIAVIS POSSONO CONSTATARE COME DI FREQUENTE SI POSSA VENIRE QUI AGGIORNATI IN TEMI DI BIOETICA LARGAMENTE INTESI

Condivido con la Community una proposta di disegno di legge alla quale sto lavorando, avente ad oggetto la tutela delle persone vulnerabili e fragili nell’ambito delle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.

Lo faccio soprattutto per sottoporla a una valutazione critica sotto il profilo costituzionale, penalistico, sanitario e della tecnica legislativa.

Dichiaro preliminarmente, per trasparenza, il mio punto di partenza culturale: la mia sensibilità personale è apertamente pro life.

Non vorrei però che la discussione si fermasse all’adesione o meno a questa impostazione bioetica, perché la questione che tento di porre con il DDL è, almeno in parte, diversa.

La domanda che propongo è questa: una volta preso atto del perimetro che la Corte costituzionale ha già delineato in materia di suicidio medicalmente assistito, esiste uno spazio — e forse una responsabilità — del legislatore statale per rafforzare la protezione delle persone vulnerabili senza ampliare quel perimetro?

Personalmente ritengo che nelle questioni ultime della vita la prudenza legislativa sia spesso una virtù.

Non sono cioè convinto che ogni problema umano debba necessariamente produrre una nuova legge, né che ogni spazio riconosciuto all’autodeterminazione debba essere trasformato in un nuovo diritto legislativamente definito.

In alcune materie, anche non legiferare può essere una scelta responsabile.

Ma sul fine vita oggi esiste un elemento ulteriore: il quadro giuridico non è più semplicemente quello originario dell’articolo 580 c.p.

La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale ha individuato una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, subordinandola a determinate condizioni e a specifiche garanzie. Le successive pronunce della Corte ne hanno progressivamente precisato portata, modalità di verifica e rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

Il mio punto di partenza è quindi deliberatamente pragmatico: non propongo con questo DDL di riaprire legislativamente la questione della sentenza n. 242 del 2019 né di ampliare le condizioni da essa individuate.

Mi chiedo invece che cosa debba fare il legislatore quando, all’interno di quel perimetro, la persona che manifesta una volontà di morire presenta particolari condizioni di vulnerabilità.

Penso, ad esempio, alla depressione clinicamente significativa; all’isolamento sociale; alla grave carenza di assistenza; alla dipendenza materiale o relazionale da altre persone; a condizioni economiche che rendano concretamente difficile accedere alle cure; alla presenza di pressioni familiari o ambientali; alla non autosufficienza associata a insufficiente presa in carico.

Il problema che mi pongo non è quello di presumere che una persona anziana, disabile, malata o non autosufficiente sia incapace di decidere.

Anzi, una formulazione di questo tipo sarebbe a mio giudizio profondamente sbagliata.

Il problema è diverso: quanto più una decisione è irreversibile, tanto maggiore dovrebbe essere l’attenzione dell’ordinamento nel verificare che essa sia realmente libera e che non costituisca la conseguenza di una vulnerabilità alla quale la collettività avrebbe potuto e dovuto rispondere con la cura, l’assistenza o il sostegno.

È su questo punto che si concentra il DDL.

La proposta cerca pertanto di costruire una disciplina di garanzia fondata, tra l’altro, su:

– valutazione multidisciplinare della capacità decisionale;

– individuazione di indicatori di vulnerabilità senza trasformarli automaticamente in presunzioni di incapacità;

– particolare verifica dell’eventuale presenza di depressione, pressioni, coercizioni o condizionamenti;

– effettiva offerta delle cure palliative e della terapia del dolore;

– attivazione dei servizi psicologici, sociali e assistenziali quando la sofferenza sia significativamente aggravata da condizioni rimediabili;

– verifica dei conflitti di interesse;

– personalità e attualità della volontà;

– monitoraggio nazionale delle procedure e delle condizioni di vulnerabilità riscontrate.

Il principio che vorrei tentare di tradurre normativamente può essere espresso in una frase:

la vulnerabilità di una persona non diminuisce il valore della sua autodeterminazione, ma aumenta il dovere dell’ordinamento di verificare che quella autodeterminazione sia effettivamente libera.

Da una prospettiva pro life aggiungerei qualcosa di più: credo che la prima risposta della Repubblica alla persona fragile debba essere, fin dove possibile, la cura, l’accompagnamento, le cure palliative, la terapia del dolore e il sostegno sociale e familiare.

Ma mi sembra interessante osservare che una parte significativa di questa esigenza non dipende necessariamente dall’adesione alla mia premessa bioetica.

Anche partendo da una concezione molto più ampia dell’autodeterminazione, resta infatti il problema giuridico della qualità della volontà: una decisione può dirsi autenticamente libera se è significativamente determinata dalla depressione non trattata, dall’abbandono assistenziale, dalla povertà, dalla solitudine o dalla percezione di essere un peso?

È soprattutto su questo terreno che vorrei confrontarmi.

La giurisprudenza costituzionale più recente mi sembra rendere la questione ancora più interessante. Da un lato è ormai riconosciuta, quando siano positivamente accertate tutte le condizioni individuate dalla Corte, una situazione soggettiva tutelata e un ruolo di accompagnamento e garanzia del Servizio sanitario nazionale. Dall’altro lato, la Corte continua ad attribuire particolare rilievo proprio alla protezione delle persone fragili, alla seria presa in carico sanitaria e all’effettiva disponibilità delle cure palliative.

Per questo definirei il senso della proposta non come «legiferare sul diritto di morire», ma come:

«legiferare per proteggere, non per liberalizzare».

Il legislatore, in questa prospettiva, non interverrebbe per rendere più semplice l’accesso al suicidio medicalmente assistito, né per estenderne i presupposti, ma per stabilire quali garanzie debbano assicurare che nessuna persona arrivi a una decisione irreversibile perché abbandonata, non curata, non assistita o sottoposta a condizionamenti.

Sottopongo quindi il testo alla Community senza pretendere affatto che se ne condivida l’impostazione.

Mi interesserebbe, anzi, soprattutto raccogliere obiezioni sui punti più problematici:

1. È costituzionalmente legittimo che il legislatore statale introduca garanzie ulteriori specificamente rivolte alla vulnerabilità, purché non neghi l’area già delineata dalla Corte costituzionale?

2. Dove passa il confine tra legittima verifica della genuinità della volontà e paternalismo incompatibile con l’autodeterminazione?

3. Quali condizioni di vulnerabilità possono essere giuridicamente rilevanti senza produrre discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, degli anziani o dei pazienti psichiatrici?

4. Come deve essere costruito il rapporto tra valutazione della capacità, cure palliative, servizi sociali e procedimento sanitario?

5. Quali garanzie dovrebbero essere fissate direttamente dalla legge statale e quali possono invece essere rimesse alla disciplina organizzativa e sanitaria?

6. E, più in generale, è condivisibile l’idea che in questa materia il legislatore possa intervenire non per ampliare l’area del suicidio medicalmente assistito, ma per presidiare più rigorosamente quella già esistente?

Allego il testo proprio con questo spirito: non come punto di arrivo, ma come proposta normativa da sottoporre a critica.

Ogni osservazione, anche radicalmente contraria alla mia impostazione bioetica, è benvenuta se aiuta a verificare la tenuta giuridica del testo e a individuare garanzie migliori per le persone più vulnerabili.

TESTO DEL DDL - PROGETTO APERTO, CON L’AUSILIO DI AI SPECIALISTICHE (APTUS AI) E GENERALISTICHE (CHATGPT PLUS E CLAUDE AI), PER LA PRESERVAZIONE DI SOGGETTI FRAGILI E VULNERABILI DA “DECISIONI” IN MATERIA DI LORO FINE VITA

DDL_fine_vita_testo_pulito.pdf (28,1 KB)

TESTO EMENDATO IN RISPOSTA A POSSIBILI OBIEZIONI SUL PIANO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
DDL_tutela_vulnerabili_emendato.pdf (351,5 KB)