Buongiorno dott. Chiarelli, nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni (nel caso specifico tra due Regioni) i documenti trasmessi tramite pec(nello specifico nulla osta\ decreti) devono essere firmati con firma digitale o autografa? Nel caso di specie l’istanza (che riepiloga i documenti trasmessi e fa riferimento agli allegati) ha la firma autografa mentre gli allegati (nulla osta\decreto) hanno solo l’indicazione del nome del dirigente e (sotto il nome del dirigente) la scritta F.TO (nient’altro). Va bene oppure è necessario che anche gli allegati siano firmati? Grazie
Fra ENTI PUBBLICI le esigenze di certezza sono più forti (date dalla attendibilità del mittente e del contenuto della trasmissione).
Il CAD infatti detta norme semplificate per i rapporti fra PA (d.lgs. n. 82/2005)
In base a tali disposizioni a mio avviso nei rapporti fra PA non è indispensabile la firma digitale sui singoli documenti essendo certa la provenienza in caso di trasmissione via pec
Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.
- Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
- Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Dott. Chiarelli, anzitutto grazie per la risposta, ma secondo lei è sufficiente che gli allegati presentino la semplice dicitura F.TO o è necessaria cmq la firma autografa? L’art. 47 mi fa pensare alla modalità di trasmissione ma non alla regolarità del documento in sè? Avevo già trovato questo articolo ma non le nego che mi confonde ancora di più…se fosse sufficiente solo il protocollo vuol dire che i documenti trasmessi tramite pec tra amministrazioni possono anche non essere firmati? Nulla osta, autorizzazioni, concessioni di finanziamenti e altri documenti sono validi anche se non firmati dal dirigente?
Una tesi che si trova spesso in giursprudenza e che condiviso ritiene non necessaria la sottoscrizione, addirittura neanche nel provvedimento finale
Del resto l’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993 aveva già introdotto questo principio
- Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.