Foia e riesame e riscontro parziale

all’art 5 commi 7 e 8 del Decreto 33/2013 viene disciplinata la procedura della quale può avvalersi il richiedente accesso civico in caso di diniego o accoglimento parziale. Non è specificato l’intervallo di tempo entro il quale presentare il riesame. L’IA indica trenta giorni, desumibili non so da cosa però, forse interpretati dalla prassi normativa.
Uno dei punti perchè si presenta il riesame è perchè era stata richiesta documentazione attestante lo stato dei lavori di un progetto privato di recupero di un area da adibire a pubblico parcheggio, ma il Responsabile dell’urbanistica si è limitato a rispondere “sono in atto conferenze di servizi”. Senza allegare alcunchè, ma soprattutto riscontrando ancora dopo tre anni , che sul progetto sono in corso conferenze di servizio che, se non erro, sono disciplinate dalla 241/90 ANCHE in fatto di conclusione dell’iter. Vi ringrazio

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non siano stati pubblicati, nonostante l’obbligo di pubblicazione. In caso di diniego o accoglimento parziale della richiesta di accesso civico, il richiedente ha la possibilità di presentare un’istanza di riesame alla stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento.

La normativa non specifica esplicitamente un termine entro il quale presentare l’istanza di riesame. Tuttavia, per analogia con altri procedimenti amministrativi e in base alla prassi, si tende a considerare un termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dell’accoglimento parziale come ragionevole per presentare tale istanza. Questo termine non è esplicitamente indicato nel Decreto Legislativo n. 33/2013, ma si desume dalla prassi e dall’interpretazione generale dei termini per il riesame nelle procedure amministrative, in assenza di una disposizione specifica.

Per quanto riguarda le conferenze di servizi, queste sono regolate dalla Legge n. 241/1990, che disciplina il procedimento amministrativo. Le conferenze di servizi sono uno strumento attraverso il quale più amministrazioni coinvolte in un procedimento possono coordinarsi per l’adozione di un provvedimento unico. La durata delle conferenze di servizio è disciplinata dall’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990, che prevede termini specifici per la conclusione dell’iter procedurale.

Esempio concreto:
Se un cittadino richiede documentazione relativa allo stato dei lavori di un progetto privato di recupero di un’area da adibire a pubblico parcheggio e riceve un diniego o un accoglimento parziale, può presentare un’istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, anche se questo termine non è esplicitamente indicato nella normativa di riferimento.

Conclusione sintetica:
In assenza di una disposizione specifica sull’intervallo di tempo per presentare un’istanza di riesame in caso di diniego o accoglimento parziale dell’accesso civico, si applica per analogia un termine di 30 giorni, desumibile dalla prassi amministrativa. Le conferenze di servizio, invece, hanno termini specifici per la loro conclusione, come disciplinato dalla Legge n. 241/1990.

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