Fondo ad uso esposizione di produttore agricolo

Buonasera, vi sottopongo una richiesta un po’ particolare pervenuta al nostro ufficio.
Ci troviamo in Regione Toscana.
Un’azienda agricola che produce ed imbottiglia vino venduto presso la sede di produzione ha intenzione di utilizzare un fondo ubicato lontano dalla sede per esporre i propri prodotti senza effettuarvi vendita.
Se il fondo non fosse accessibile alla clientela (e pertanto non risultasse come superficie di vendita) occorre comunicare qualcosa al SUAP?
Se invece volessero far entrare i clienti all’interno sarebbe necessaria SCIA esercizio di vicinato?
Grazie in anticipo per la risposta.

Se si tratta di vino prodotto dalla stessa azienda - anche non del tutto, comunque nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 228/01 – allora l’azienda ha facoltà di venderlo in ogni dove. La fattispecie resta la stessa: vendita diretta previa comunicazione ai sensi dell’art. 4 citato. Non è mai un esercizio di vicinato (sempre se rispettano le condizioni quali-quietative dei prodotti. Vedi qua per approfondimenti: vendita diretta dei prodotti agricoli - sintesi

Nello specifico, se il fondo non fosse accessibile alla clientela allora sarebbe un magazzino (se ho compreso bene). Forse sarebbe una specie di vetrina? In entrambi i casi non vedo procedure abilitative. Sul punto puoi vedere l’art. 208 del Reg. TULPS anche se credo nessuno lo applichi più. Formalmente parlando, però, sarebbe sempre in vigore:

“Deve munirsi della licenza, di cui all’articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte”.

Se le modalità espositive facessero pensare alla vendita, allora occorrerebbe, come detto, la comunicazione ex art. 4 citato (io consiglieri, comunque, di farla fare così togliamo gli imbarazzi)