Buongiorno, si richiede un confronto sulla rendicontazione degli incentivi, per la quota parte del 20% destinata al fondo innovazione, per quanto riguarda i progetti PNRR. L’art. 45 comma 5 prevede infatti “Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.” pertanto vorrei un chiarimento sulla destinazione del fondo innovazione nel caso dei progetti PNRR e se è corretto rendicontarli come fondo o ridestinarli ai lavori, come suggerito da talune interpretazioni normative.
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per affrontare la questione della rendicontazione degli incentivi, in particolare la quota parte del 20% destinata al fondo innovazione nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è importante partire da una premessa generale sul contesto normativo.
L’art. 45 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, disciplina gli incentivi per la progettazione e l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR. Il comma 5 specifica che il 20% delle risorse finanziarie, escluse quelle derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti vincolati, è destinato a fini innovativi, come indicato nei commi 6 e 7 dello stesso articolo.
La destinazione di questa quota al fondo innovazione ha lo scopo di incentivare l’adozione di soluzioni innovative e migliorare l’efficienza nella realizzazione dei progetti PNRR. La norma prevede inoltre che le quote parti dell’incentivo non corrisposte per le ragioni indicate nel comma 4, o quelle corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, siano incrementate a tale fondo.
Esempio concreto: Se un ente riceve finanziamenti per un progetto PNRR e una parte degli incentivi non viene corrisposta a causa di prestazioni non svolte o non attestate, quella quota deve essere destinata al fondo innovazione, anziché essere ridistribuita per altri usi all’interno del progetto.
Conclusione sintetica: La normativa prevede chiaramente che una quota del 20% degli incentivi, esclusi i finanziamenti europei o altri finanziamenti vincolati, sia destinata al fondo innovazione. Questo indica che la rendicontazione di tale quota come fondo innovazione è conforme alla normativa. Ridestinare questi fondi ai lavori, sebbene possa apparire come una soluzione pragmatica in talune interpretazioni, non sembra essere l’approccio previsto dalla norma, che mira a promuovere l’innovazione nei progetti PNRR.
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Bibliografia e link utili:
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108: Testo del Decreto-Legge
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Informazioni sul PNRR