Fondo rischi contenzioso

In un test preselettivo di un ente locale viene posto il seguente quesito:

“Secondo i principi contabili, il fondo rischi:

a) consiste in un accantonamento obbligatorio, su cui impegnare in caso di soccombenza giudiziale;

b) consiste in un accantonamento obbligatorio, per il pagamento degli oneri previsti da eventuali provvedimenti sfavorevoli che confluirà a fine esercizio nella parte accantonata dell’avanzo di amministrazione ;

c) consiste in un accantonamento facoltativo, sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio in caso di soccombenza giudiziale .”

La risposta indicata come giusta nella correzione automatica è la numero b). Ma la mia opinione è che siano tutte errate: la c) è palesemente errata; ma lo è anche la b) indicata come esatta in quanto il principio contabile 4.2 allegato al D.lgs n. 118/2011, al paragrafo numerato 5.2, lettera h indica testualmente che le risorse del Fondo Rischio Contenzioso confluiscono nella parte accantonata del Risultato di Amministrazione, ma non si fa mai alcun riferimentob ad accantonamenti sull’Avanzo di Amministrazione. Nella migliore delle ipotesi la risposta indicata come esatta è mal formulata se non errata alla luce del principio contabile richiamato.