Il testo Simone tra le fonti secondarie cita gli statuti degli enti pubblici, riservando un sotto paragrafo agli Statuti Regionali. Allo stesso tempo categorizza gli statuti delle Regioni tra le fonti primarie. Avrei bisogno, per quanto si tratti di un argomento di base, di un chiarimento in merito. Grazie.
Buongiorno Chiara.
Per sistematizzare la materia e fornirti la gerarchia tra le fonti del diritto cercherò di schematizzare come segue.
- Fonti costituzionali:
Al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti regionali (delle regioni a statuto speciale, che ricordo sono approvati con legge costituzionale ai sensi dell’art. 116 Cost.).
- Fonti primarie:
a) Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, le Norme derivanti da trattati internazionali, cui seguono Direttive e regolamenti comunitari; i trattati internazionali e le fonti del diritto dell’Unione europea dotati di efficacia vincolante, nella specie di regolamenti o di direttive;
b) le leggi ordinarie, gli statuti regionali(regioni a statuto ordinario, che ricordo essere approvati con legge regionale rinforzata ex art. 123 Cost.), le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano; Regolamenti parlamentari; gli atti aventi forza di legge (nell’ordine decreti legge e decreti
legislativi).
- Fonti secondarie:
a) Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i
regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi e di altri enti pubblici territoriali
(regionali, provinciali e comunali).
b) Vi è poi la giurisprudenza, in particolare le sentenze di giurisdizioni superiori.
- Fonti terziarie:
All’ultimo livello della scala gerarchica, si pongono gli usi e le consuetudini.
Per ulteriormente chiarire consiglio :
Buona visione
Simona