Food truck in appendice di pubblico esercizio

Buongiorno,

Siamo in Toscana; un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha a disposizione un’area esterna (gazebo con tavolini e ombrelloni), su cui esercita regolarmente occupazione di suolo pubblico.

Chiedono se in questa area, adiacente all’esercizio, potrebbero inserire un ape-car che svolge la preparazione di panini, considerandola come un’appendice del pubblico esercizio in sede fissa.

Io ritengo che il food truck dovrebbe essere abilitato al commercio su area pubblica e di conseguenza non può svolgere tale attività su area privata facente parte dell’attività del pubblico esercizio; inoltre, un esercente commercio su area pubblica in forma itinerante dovrebbe svolgere tale attività su aree specifiche individuate dal Comune nel Piano del commercio su area pubblica, oppure spostandosi su diverse aree non identificate come piazzole.

Di contro, l’impresa non credo possa identificare il food truck come esercizio di vicinato in quanto non si può verificare il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e sulla destinazione d’uso.

Spero di essermi spiegato correttamente, ringrazio chi mi può dare un chiarimento su questa fattispecie.

Food Truck in Appendice di Pubblico Esercizio: Normativa e Obblighi

CONTENUTO

I food truck, veicoli o rimorchi dedicati al commercio itinerante di cibo su area pubblica, sono soggetti a specifiche normative che ne regolano l’attività. In base al D.Lgs. 114/1998, in particolare all’articolo 28, commi 2 e 4, è necessaria un’autorizzazione specifica per operare. Questa autorizzazione deve essere richiesta presso il Comune competente, che stabilisce le modalità di esercizio e le eventuali limitazioni.

È importante sottolineare che i food truck non possono essere considerati automaticamente come “appendice di pubblico esercizio”, come ad esempio i dehors. In molte Regioni, è richiesta la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per avviare l’attività di vendita. La mancanza di tale autorizzazione può comportare sanzioni pecuniarie significative, che variano da €2.582 a €15.493, con una media di riferimento di €5.164 (art. 29, commi 1-3 del D.Lgs. 114/1998). Inoltre, è prevista la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per l’attività illecita, con procedibilità da parte del Sindaco.

Nel caso in cui si desideri operare con un posteggio fisso, è necessario ottenere un’ulteriore assegnazione, che deve essere conforme alle normative locali. È fondamentale, quindi, verificare la regolarità della licenza camerale e le norme specifiche del Comune in cui si intende operare.

CONCLUSIONI

L’attività di food truck è regolata da una serie di norme che richiedono attenzione e rispetto. La corretta gestione delle autorizzazioni e delle pratiche burocratiche è essenziale per evitare sanzioni e garantire un’attività commerciale legittima e proficua.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative riguardanti i food truck è cruciale, soprattutto per coloro che operano nei settori della vigilanza e della gestione delle attività commerciali. Comprendere le procedure di autorizzazione e le sanzioni previste permette di svolgere al meglio il proprio lavoro e di garantire il rispetto delle leggi.

PAROLE CHIAVE

Food truck, pubblico esercizio, autorizzazione, SCIA, D.Lgs. 114/1998, sanzioni, commercio itinerante.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 114/1998 - “Riforma della disciplina relativa al commercio”.
  2. Art. 28, commi 2 e 4 - Autorizzazione per il commercio itinerante.
  3. Art. 29, commi 1-3 - Sanzioni e confisca merce/attrezzature.
  4. Normativa regionale e regolamenti comunali specifici.

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A parere mio il problema è che un mezzo tenuto fermo in luogo diventa volume commerciale – qua puoi approfondire con l’ufficio edilizia, per i principi puoi vedere il CdS 3435/2017. Non si tratta, tanto, di capire se è commercio su AAPP o meno. Inoltre, sarebbe da vedere se quella concessione ammette un’ipotesi del genere. Le connessioni hanno una precisa finalità e solo per quella finalità l’area è sottratta all’uso comune.