Food truck su area privata

Buongiorno, sono una dipendente del Suap di un Comune della prov. di Napoli.
Volevo un parere in merito ad un attività di somministrazione e vendita temporanea (da 1 a 30gg)su suolo privato in un centro commerciale esercitata su Food Truck, come si inquadra? attività di commercio ambulante itinerante?anche se su suolo privato?
grazie per la risposta.

Con la definizione di “commercio su aree pubbliche” si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Con “aree pubbliche” si devono intendere le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Quindi la prima questione è: il parcheggio di un centro commerciale, pur essendo un’area di proprietà di un soggetto privato, è un’area destinata ad uso pubblico? Secondo la giurisprudenza prevalente, .
Se ne trovano diversi esempi anche in rete: un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico quando l’utilizzo avviene ad opera di una collettività indeterminata di soggetti.

Occorre quindi passare alla seconda questione: come deve essere esercitata l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, a cui deve essere ricondotta la questione che poni?
Riprendendo una disciplina diffusa, anche la vostra legge regionale n. 7/2020 recita: “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie” (vedi artt. 60-61).
Il Comune ha facoltà di intervenire sulla materia – con provvedimento motivato – vietando il commercio e la somministrazione in forma itinerante in determinate zone o assoggettandoli a particolari limitazioni (ad esempio quantificando il periodo massimo di sosta in un unico punto).

Nel quesito parli di un’attività di somministrazione e vendita temporanea da 1 a 30 giorni. Dato il periodo di tempo, escluderei che possa trattarsi di commercio itinerante su area pubblica esercitata legittimamente secondo la definizione sopra indicata…

Restano due ipotesi:

  • attività di somministrazione temporanea (art. 94), ma solo se ne sussistono i requisiti;
  • commercio su posteggio fuori mercato, passando attraverso un bando pubblico e quindi una concessione di 12 anni (ma mi pare un’ipotesi molto, molto improbabile).

Mi accodo a Marco per inserire un altro spunto di riflessione. È vero che la giurisprudenza vede il posteggio del supermercato come un quid a uso pubblico ma le sentenze riguardano più il codice della strada in senso lato. Non escludo a priori che i principi si possano traslare anche al caso in questione ma è bene rimarcare che la superficie deve essere davvero a uso pubblico nel senso che lì il comune deve poter applicare il proprio regolamento e, se del caso, accertare le infrazioni. Gli operatori dovrebbero poter alternarsi in modo imparziale. Tradotto, se Tizio fa un accordo con il proprietario affinché solo lui vada lì a vendere (Tizio dà qualcosa al proprietario e il proprietario allontana gli altri) allora c’è qualcosa che non torna sul carattere pubblico dell’area.