Forniture di beni spese di investimento con avanzo di amministrazione

Buongiorno,
sono a porre un quesito in merito alla fornitura di beni finanziati da avanzo di amministrazione nell’ultima variazione di bilancio avvenuta a novembre. Abbiamo individuato il fornitore e saremmo pronti ad effettuare l’impegno di spesa, salvo che l’ufficio ragioneria non vuole sottoscrivere l’impegno di spesa perché da per certo che la consegna del materiale non avverrà entro il 31.12.2023
Premetto che sono un tecnico e non un amministrativo, ma le spese effettuate in titolo II, sono soggette allo stesso principio del Titolo I, ovvero se la fornitura non viene resa entro l’anno l’impegno di spesa assunto viene reimputato al successivo anno? L’obbligazione giuridica perfezionata non avviene con la sottoscrizione del contratto nel quale vengono stabilite le tempistiche di consegna del bene.
E nel caso la fornitura avvenga nell’anno successivo, l’impegno di spesa viene mantenuto e non confluisce nell’avanzo.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che poni riguarda la gestione degli impegni di spesa e la loro imputazione temporale nel contesto della contabilità pubblica, in particolare per quanto concerne la fornitura di beni finanziati da avanzo di amministrazione.

Teoria generale del diritto:
Nel diritto amministrativo, la contabilità pubblica segue principi specifici, tra cui quello dell’annualità, secondo cui le entrate e le spese devono essere previste e gestite nell’ambito dell’esercizio finanziario annuale. Tuttavia, esistono eccezioni a questo principio, come il principio di competenza finanziaria modificata, che permette di impegnare spese in un esercizio finanziario per obbligazioni giuridiche che si perfezionano in quell’anno, anche se la loro esecuzione avverrà negli anni successivi.

Norme relative alla teoria:
Il riferimento normativo principale per la gestione degli impegni di spesa è il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), in particolare gli articoli che disciplinano la contabilità finanziaria. Inoltre, il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 36/2023) stabilisce le norme per l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, inclusi quelli per la fornitura di beni e servizi.

Esempio concreto:
Se un ente pubblico impegna una spesa nel 2023 per l’acquisto di beni, e il contratto viene firmato entro la fine dell’anno con specifiche tempistiche di consegna che si protraggono nel 2024, l’impegno di spesa può essere mantenuto e portato al nuovo esercizio finanziario. Questo perché l’obbligazione giuridica si è perfezionata con la firma del contratto entro l’anno di impegno.

Conclusione sintetica:
In linea generale, se l’obbligazione giuridica viene perfezionata entro la fine dell’esercizio finanziario attraverso la sottoscrizione di un contratto, l’impegno di spesa può essere riportato all’esercizio successivo senza che questo confluisca nell’avanzo. Tuttavia, è importante verificare le specifiche disposizioni normative e regolamentari applicabili all’ente in questione, nonché le eventuali linee guida fornite dalla ragioneria o dalla Corte dei Conti.

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Bibliografia:

  • Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000): Normattiva
  • Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e aggiornamenti, incluso il D.Lgs. 36/2023): Normattiva