Buongiorno,
siamo in Toscana. Un fotografo registrato in CCIAA con codice Ateco 74.20.19 venderà le foto scattate da lui durante un saggio organizzato in un palazzetto. Va bene che non presenti nulla al Comune? Se vendesse invece altri gadget od oggetti allora in quel caso sarebbe attività commerciale temporanea?
Grazie in anticipo
Vendita di Foto durante un Saggio: Normative e Obblighi per i Fotografi
CONTENUTO
La vendita di fotografie scattate durante un saggio rappresenta un’opportunità interessante per i fotografi, ma comporta anche una serie di obblighi legali e normativi da rispettare. È fondamentale comprendere le implicazioni legate ai diritti d’autore e ai diritti d’immagine, per evitare problematiche legali e garantire una corretta gestione delle proprie attività professionali.
Diritti d’Autore e Autorizzazioni
In Italia, le fotografie sono considerate opere protette dal diritto d’autore ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Pertanto, prima di procedere alla vendita delle immagini, il fotografo deve ottenere il consenso esplicito da parte dei soggetti ritratti. Questo consenso deve essere formalizzato attraverso un’autorizzazione scritta, che specifichi l’uso commerciale delle fotografie.
Inoltre, è importante verificare i termini contrattuali con gli organizzatori dell’evento. Questi ultimi potrebbero avere diritti sulle immagini scattate, specialmente se hanno commissionato il servizio fotografico o se esistono accordi specifici in merito.
Aspetti Legali Principali
Oltre ai diritti d’autore, il fotografo deve considerare anche la normativa sulla privacy. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Codice della Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003) stabiliscono che l’uso di immagini che ritraggono persone deve avvenire nel rispetto della loro dignità e riservatezza. È quindi necessario:
- Acquisire autorizzazioni scritte dai partecipanti al saggio per l’uso commerciale delle loro immagini.
- Verificare i termini contrattuali con l’organizzatore dell’evento, che potrebbe rivendicare diritti sulle fotografie.
- Rispettare la privacy dei soggetti ritratti, evitando la diffusione di immagini senza il loro consenso.
Commercializzazione
La vendita di stampe fotografiche, album personalizzati o servizi di fotografia professionale è legittima se supportata dalle necessarie autorizzazioni. È fondamentale che il fotografo dichiari correttamente i ricavi al fisco italiano come reddito professionale, rispettando le normative fiscali vigenti.
La tangibilità dei risultati—stampe, album, negativi—rappresenta un valore aggiunto nel mercato contemporaneo della fotografia, rendendo la professionalità e la legalità imprescindibili per il successo dell’attività.
CONCLUSIONI
In sintesi, la vendita di fotografie scattate durante un saggio richiede una attenta considerazione delle normative sui diritti d’autore e sulla privacy. È essenziale ottenere le autorizzazioni necessarie e rispettare i diritti dei soggetti ritratti per evitare problematiche legali e garantire una gestione professionale dell’attività.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione di queste normative è cruciale, soprattutto se si trovano a gestire eventi pubblici o a lavorare in ambito culturale. Essere informati sui diritti d’autore e sulla privacy può prevenire conflitti e garantire una corretta gestione delle immagini e dei dati personali.
PAROLE CHIAVE
Fotografia, diritti d’autore, diritti d’immagine, privacy, autorizzazioni, GDPR, vendita di foto, normativa italiana.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
- D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
Copio e incollo una rispsta di quaòche tempo fa:
il d.lgs. n. 112/98, art. 164, ha abrogato l’articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio dell’arte fotografica, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza.
In conclusione, l’attività, da un punto di vista amministrativo, è liberalizzata. L’art. 164 indica l’onere di dare informazione, quindi neppure una SCIA (l’informazione non è un’abilitazione).
Non vedrei neppure sanzioni in caso di omissione. Non è commercio ma un’attività riconducile a quella del libero ingegno / artista / artigianato.
Sul web trovi pagine come queste:
Prassi vuole che non passi dal SUAP anche se dovrebbe passarci. Non vedo altri adempimenti amministrativi. Sarà cura del CC accordarsi da un punto civilistico con la fotografa e sarà cura della fotografa adempiere da un punto di vista fiscale.
Quindi, il soggetto dovrebbe aver fatto la comunicazione a suo tempo. Il fatto che si rechi in un palazzetto e venda foto non produce altre necessità amminisrative.
Grazie mille per la risposta