Frazionamento Artificioso legalizzato

Buongiorno,

mi chiamo Caliari Adriano, vivo e lavoro a Rovereto (TN), sono venuto a conoscenza del lavoro del dott. Chiarelli sui social.

Dopo aver seguito i video del dott. Chiarelli sul Codice dei contratti pubblici, sono passato allo studio della legislazione locale, in quanto Trento provincia a statuto speciale, in particolare Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 della quale riporto il link

All’art. 7 suddivisione degli appalti in lotti, mi hanno colpito i commi dal 5 e successivi

5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori;

b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

6. Negli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

All’art. 7 suddivisione degli appalti in lotti, mi hanno colpito i commi dal 5 e successivi quando dice “alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto” ma quello che descrive a mio pare altro non è che un frazionamento artificioso, da prevedere con importi massimi e un tetto dei valori massimi, ma pur sempre un frazionamento artificioso a questo punto legalizzato.

Volevo innanzitutto sapere la vostra opinione in merito, grazie.

Adriano.

ACUTA OSSERVAZIONE.
Il comma 6, sotto la soglia, non pone problemi in quanto rientrante nella potestà legislativa provinciale.
Il comma 5 in effetti pone un problema di compatibilità comunitaria in quanto volto a rendere non applicabile il regime di affidamento sopra soglia a appalti che lo sono (valore stimato complessivo).
Non mi risulta che siano state sollevate problematiche, nè forse la Commissione lo farà mai … ma il dubbio che sia un frazionamento artificioso è serio-

Grazie per la immediata risposta, se volessi provare a far modificare questa legge quali strade potrei intraprendere a parte quella di sensibilizzare qualche politico sul tema?
Adriano.

Io mi occupo del diritto vivente … per le modifiche si devono seguire altre strade che non conosco!

La stessa cosa è prevista dall’art. 35 comma 11 del codice degli appalti
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purchè il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.