Buongiorno, il frazionamento artificioso di un appalto si verifica quando è finalizzato a evitare di ricorrere a una procedura negoziata per importi sopra la soglia ?
Nel caso di un importo sotto soglia che, per motivate ragioni, venisse diviso in due o più affidamenti diretti si può parlare lo stesso di frazionamento artificioso?
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Il frazionamento artificioso di un appalto si verifica quando un ente suddivide un contratto in più parti con l’intento di eludere le norme sugli appalti pubblici, in particolare quelle relative alle procedure di gara che si applicano per importi superiori a determinate soglie. Questa pratica è vietata dalla normativa sugli appalti pubblici, poiché compromette la trasparenza e la concorrenza.
Teoria Generale del Diritto
Il principio di trasparenza e concorrenza è fondamentale nel diritto degli appalti pubblici. Le norme relative a questo principio sono volte a garantire che tutti gli operatori economici abbiano pari opportunità di partecipare alle gare e che le amministrazioni aggiudicatrici ottengano il miglior rapporto qualità-prezzo.
Norme Relative alla Teoria
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli appalti pubblici.
- D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), in particolare gli articoli che disciplinano le soglie di applicabilità delle diverse procedure di affidamento e le disposizioni contro il frazionamento artificioso.
- D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti), che aggiorna e sostituisce il precedente Codice degli Appalti, introducendo nuove disposizioni e criteri.
Esempi Concreti
Un esempio di frazionamento artificioso potrebbe essere un ente che necessita di servizi per un valore totale di 200.000 euro e decide di suddividere l’appalto in quattro contratti da 50.000 euro ciascuno per affidarli direttamente, evitando così la procedura aperta che sarebbe obbligatoria per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria.
Conclusione Sintetica
Anche nel caso di importi sotto soglia, il frazionamento artificioso degli appalti per eludere le procedure previste dalla normativa è considerato una pratica illegittima. Le amministrazioni devono sempre motivare adeguatamente le scelte di affidamento diretto, dimostrando che non vi è l’intento di eludere le norme sugli appalti pubblici.
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