Funzioni conferite e titolarità

Buongiorno a tutti!
Una domanda.
Nelle Funzioni Conferite dei Comuni (secondo il principio di sussidiarietà) la titolarità delle funzioni diventa del Comune stesso? (dato che la differenza fra sussidiarietà e decentramento sta nel fatto che la prima trasferisce la titolarità e la seconda no?)

EDIT: espando la domanda, se nelle funzioni conferite la titolarità è del Comune, perché vengono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo? Di conseguenza, perché il Comune nello svolgerle non è Ente Locale MA è organo decentrato dello Stato?

Grazie a chiunque decidesse di aiutarmi a comprendere! (Prof. @Simone.Chiarelli incluso :grin: )

Sono due cose diverse.

Le Bassanini parlano di CONFERITE proprio per non porsi questi problemi. Conferite significa “passate ai Comuni”, siano esse trasferite, siano esse delegate

Buonasera Professor @Simone.Chiarelli ! Grazie per la risposta.

Tuttora non mi è chiaro un dettaglio. Nell’Art.3 del TUEL trovo:
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Come mai è stato richiamato in modo specifico il princìpio di sussidiarietà? (se le funzioni conferite non distinguono fra trasferite [sussidiarietà] e delegate [decentramento]?)

Grazie ancora!

SINTESI: si sta facendo problemi filosofici non pertinenti con la preparazione ai concorsi. Se cerca la logia nelle norme … beh … rimarrà deluso!

:smiley: Perfetto! Era più semplice del previsto! :grin: Grazie della risposta!