Gara aperta andata deserta

Gara aperta di servizi sopra soglia comunitaria,
Andata deserta.
Si pensa di procedere con una negoziata senza bando, è possibile?
Sarà possibile nella negoziata senza bando modificare la base d’asta? Siamo certi che la gara è andata deserta per questo motivo

Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In materia di appalti pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara rappresenta un’eccezione al principio di massima pubblicità e concorrenza. La normativa di riferimento per gli appalti pubblici è il Codice degli Appalti, recentemente aggiornato dal Decreto Legislativo 50/2016 e successivamente modificato, tra cui il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023).

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

La procedura negoziata senza bando può essere adottata in circostanze specifiche e ben definite dalla legge, tra cui, in alcuni casi, l’andare deserta di una gara aperta.

Norme Relative alla Teoria

  • Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (e successive modifiche): prevede le condizioni in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, tra cui, a determinate condizioni, l’assenza di offerte o di partecipanti in una procedura aperta o ristretta.
  • Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023): per le norme più aggiornate, è essenziale verificare eventuali modifiche o integrazioni specifiche relative alla procedura negoziata.

Esempi Concreti

Se una gara aperta per servizi sopra soglia comunitaria va deserta, l’amministrazione può valutare la possibilità di procedere con una procedura negoziata senza bando, a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente, inclusa la documentazione del motivo per cui si ritiene che la modifica delle condizioni (come la base d’asta) possa attrarre offerte valide.

Conclusione Sintetica

È possibile procedere con una procedura negoziata senza bando dopo che una gara è andata deserta, ma è fondamentale assicurarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa. La modifica della base d’asta può essere considerata se si ritiene che ciò possa contribuire a rendere l’appalto più attraente per i potenziali offerenti, ma ogni decisione deve essere adeguatamente motivata e documentata in conformità con i principi di trasparenza e non discriminazione.

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Bibliografia

Buongiorno @CatalanoM24,
applicando letteralmente l’articolo 76, comma 2, lett.a) del nuovo codice,
procederei con la negoziata senza bando se non modificate la base d’asta, in quanto per poter procedere con la procedura in parola, le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.
Modificare una base d’asta, a parere dello scrivente è una modifica sostanziale dell’appalto.

Sentenza non recente del Consiglio di Stato proprio sulla modifica del valore economico dell’appalto.
https://www.sentenzeappalti.it/2015/03/16/procedura-negoziata-divieto-di-modifica-delle-condizioni-iniziali-del-contratto-e-garanzia-di-massima-partecipazione-art-57/

Piuttosto, vedrei in alternativa una procedura ristretta.

Vincenzo