Gara digitale, il malfunzionamento della piattaforma va provato – Le Autonomie https://share.google/II8OiMzX68pPnUfeC

Gara digitale, il malfunzionamento della piattaforma va provato – Le Autonomie Gara digitale, il malfunzionamento della piattaforma va provato – Le Autonomie

TAR LAZIO N. 10691/2026 E TAR FVG N. 211/2026: IL MALFUNZIONAMENTO DELLA GARA DIGITALE VA PROVATO TRAMITE I FILE LOG

CONTENUTO

Il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici impone regole rigorose in caso di anomalie informatiche durante la presentazione delle offerte. Secondo quanto stabilito dal TAR Friuli Venezia Giulia (sent. 18/05/2026, n. 211) e dal TAR Lazio (sent. 10/06/2026, n. 10691), il malfunzionamento della piattaforma digitale non può essere presunto, ma deve essere rigorosamente provato dall’operatore economico.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede la sospensione del termine per la ricezione delle offerte o la sua proroga solo qualora il ritardo derivi da un malfunzionamento tecnico del sistema o da una situazione di incertezza assoluta sulla causa del mancato invio. La giurisprudenza chiarisce che tali tutele non scattano in caso di negligenza o errore dell’operatore.

Per ottenere la riammissione o la proroga, l’impresa deve fornire prova del disservizio imputabile alla stazione appaltante attraverso:

  • Screenshot delle schermate di errore;
  • Invio tempestivo di una PEC di segnalazione;
  • Analisi dei file log del sistema.

Proprio i file log, come evidenziato dal Consiglio di Stato (sent. 2026), assumono un valore legale prevalente rispetto a qualsiasi altro archivio esterno o dichiarazione di parte. Se l’analisi dei log non evidenzia anomalie tecniche della piattaforma, l’operatore non può essere riammesso alla gara.

CONCLUSIONI

L’orientamento giurisprudenziale conferma che, nel regime del D.Lgs. 36/2023, il rischio tecnologico è ripartito tra amministrazione e privato: la PA risponde solo dei disservizi oggettivi del sistema, documentati dai log di sistema, mentre l’operatore rimane responsabile della propria tempestività e diligenza informatica.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: Prima di concedere proroghe o procedere a riammissioni, è necessario richiedere l’estrazione dei file log al gestore della piattaforma. Agire senza la prova tecnica del malfunzionamento espone al rischio di ricorsi da parte degli altri concorrenti e a possibili profili di responsabilità per violazione della par condicio.
  • Per il Concorsista: Il tema rientra nella materia del Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici). È fondamentale conoscere il “principio di digitalizzazione” introdotto dal D.Lgs. 36/2023 e l’istituto del soccorso istruttorio/proroga termini per cause tecniche, collegandolo al principio di autoresponsabilità del partecipante.

PAROLE CHIAVE

Gara digitale, malfunzionamento tecnico, file log, D.Lgs. 36/2023, onere della prova, stazione appaltante, operatore economico.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 25, comma 2, D.Lgs. 36/2023: Disciplina la gestione dei malfunzionamenti delle piattaforme di e-procurement e la sospensione dei termini.
  2. TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 18/05/2026, n. 211: Specifica l’onere probatorio a carico del concorrente per dimostrare il disservizio.
  3. TAR Lazio, sent. 10/06/2026, n. 10691: Ribadisce che la prova del malfunzionamento deve essere imputabile alla stazione appaltante.
  4. Consiglio di Stato, sent. 2026: Attribuisce valore legale prevalente ai file log di sistema per la verifica delle anomalie telematiche.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli