Gara telematica: quando è esclusa la rimessione in termini | LavoriPubblici Gara telematica: quando è esclusa la rimessione in termini | LavoriPubblici
TAR Lazio n. 827/2026: Gara telematica, rimessione in termini esclusa se il ritardo è dovuto a negligenza dell’operatore
CONTENUTO
Il TAR Lazio, sez. Roma, III-quater, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 827, ha ribadito un principio fondamentale in materia di appalti digitali: la rimessione in termini per l’invio delle offerte è un istituto eccezionale. Secondo i giudici, nelle gare telematiche, il mancato perfezionamento dell’invio dell’offerta entro la scadenza fissata comporta l’esclusione definitiva, a meno che il concorrente non dimostri che l’impedimento sia derivato da un malfunzionamento della piattaforma informatica imputabile alla stazione appaltante o che vi sia un’incertezza assoluta sulla causa del ritardo.
Il ragionamento giuridico si fonda sul dovere di diligenza professionale dell’operatore economico. La giurisprudenza evidenzia che la rimessione in termini è espressamente esclusa qualora il ritardo o l’errore siano riconducibili alla negligenza dell’operatore (es. invio dell’offerta a ridosso della scadenza senza considerare i tempi tecnici di caricamento).
Il quadro normativo di riferimento vede oggi protagonista l’art. 25, co. 2, d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che disciplina la disponibilità e il funzionamento delle piattaforme, succedendo alla disciplina dell’art. 79, co. 5-bis, d.lgs. 50/2016. Restano fermi i poteri di soccorso istruttorio e le tutele generali previste dall’art. 101 d.lgs. 36/2023 e dall’istituto della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., i quali però non possono essere invocati per sanare mancanze organizzative del privato.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è il consolidamento del principio di auto-responsabilità: l’operatore economico si assume il rischio legato alle tempistiche di connessione e caricamento dati. La stazione appaltante non è tenuta a riaprire i termini se i propri sistemi sono risultati correttamente funzionanti al momento del caricamento.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il RUP e la commissione di gara devono verificare con rigore i log di sistema forniti dal gestore della piattaforma prima di concedere eventuali proroghe o riammissioni. Un’immotivata rimessione in termini, in assenza di prove tecniche di malfunzionamento, potrebbe viziare la procedura per violazione della par condicio, esponendo l’amministrazione a ricorsi e il dipendente a potenziali rilievi in sede di responsabilità amministrativa.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nel Diritto Amministrativo (Digitalizzazione della PA) e nella disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare l’istituto della rimessione in termini (art. 37 c.p.a.) con i principi di trasparenza e tempestività del d.lgs. 36/2023, comprendendo come la tecnologia sposti l’onere della prova del “guasto” in capo al soggetto che lo invoca.
PAROLE CHIAVE
Gara telematica, Rimessione in termini, D.Lgs. 36/2023, Negligenza operatore, Malfunzionamento piattaforma, Errore scusabile.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Lazio, sez. Roma, III-quater, sent. 15 gennaio 2026 n. 827: Esclude la rimessione in termini in caso di negligenza dell’operatore economico nel caricamento dell’offerta.
- Art. 25, co. 2, d.lgs. 36/2023: Disciplina l’uso di piattaforme di approvvigionamento digitale e la gestione dei malfunzionamenti.
- Art. 101 d.lgs. 36/2023: Regolamenta il soccorso istruttorio nella nuova disciplina dei contratti pubblici.
- Art. 37 c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo): Prevede l’istituto della rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive incertezze o impedimenti non imputabili.
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