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La questione della garanzia definitiva per una concessione, in particolare quando si tratta di importi sottosoglia, richiede un’analisi attenta della normativa vigente. La garanzia definitiva è una cauzione che l’aggiudicatario di un contratto di concessione deve fornire per garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
In generale, la normativa sugli appalti pubblici e le concessioni stabilisce diversi livelli di garanzia a seconda della tipologia di contratto e dell’importo in questione. Per le concessioni sottosoglia, la determinazione della percentuale della garanzia definitiva può variare in base alle disposizioni specifiche applicabili.
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Teoria generale del diritto: La garanzia definitiva serve a proteggere l’amministrazione concedente da eventuali inadempimenti da parte del concessionario. La sua entità è stabilita per garantire un equilibrio tra la necessità di sicurezza per l’amministrazione e la non eccessiva onerosità per l’operatore economico.
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Norme relative alla teoria:
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Articolo 187 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) rimanda al Titolo III per quanto riguarda le disposizioni applicabili alle concessioni, ma non specifica direttamente la percentuale della garanzia definitiva.
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Articolo 193 comma 6 fa riferimento al 10% per gli appalti soprasoglia, citando l’articolo 117.
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Articolo 53 comma 4 potrebbe essere interpretato come applicabile alle concessioni sottosoglia, indicando una garanzia definitiva del 5%.
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Esempio concreto: Per una concessione di servizi con un valore di 36.000 €, la questione è se applicare il 5% o il 10% come garanzia definitiva. Se si interpreta l’articolo 53 comma 4 come applicabile, la garanzia sarebbe del 5%, ovvero 1.800 €.
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Conclusione sintetica: Per le concessioni sottosoglia, come quella da te menzionata di 36.000 €, sembra più appropriato applicare l’articolo 53 comma 4, che prevede una garanzia definitiva del 5%. Tuttavia, è fondamentale verificare eventuali disposizioni specifiche o interpretazioni aggiornate della normativa, in particolare considerando le modifiche e le interpretazioni che possono derivare dal Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).
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