Buongiorno,
in merito all’argomento, le segnalo la delibera ANAC n.140 del 2019
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5df3065c0a77804214909a3737e2b19c
Venendo al quesito, le garanzie di cui sopra, non sono dipendenti dall’importo ma dalla procedura, quindi la facoltà è prevista solo per l’affidamento diretto indipendentemente dalle nuove soglie. Al contrario, nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva** di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
Infine le segnalo, la novità normativa introdotta dall’art.1 co 4 della L.120/20
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’[articolo 93 del , salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”
Vincenzo