Garanzia provvisioria e definitva appalti

Salve,
vorrei sapere se anche in base alle nuove soglie che prevendono affidamento diretto fino a 150mila euro, le garanzie devono esser richieste oppure no. Mi spiego meglio, l’art. 93 dice che è facoltà della stazione chiederla negli affidamenti diretti fino a 40mila, ora che le soglie sono cambiate, una volta superati 40mila, è obbligatorio richiederla anche se siamo in affidamento diretto?

spero di essere stata chiara
Grazie mille

Buongiorno,
in merito all’argomento, le segnalo la delibera ANAC n.140 del 2019
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5df3065c0a77804214909a3737e2b19c

Venendo al quesito, le garanzie di cui sopra, non sono dipendenti dall’importo ma dalla procedura, quindi la facoltà è prevista solo per l’affidamento diretto indipendentemente dalle nuove soglie. Al contrario, nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva** di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

Infine le segnalo, la novità normativa introdotta dall’art.1 co 4 della L.120/20
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’[articolo 93 del , salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”

Vincenzo

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Buongiorno a tutti vorrei porre un quesito circa la garanzia fideiussoria definitiva ex art.103 alla luce del decreto semplificazioni.
A differenza della garanzia provvisoria ex art.93 per la quale interviene il legislatore disponendone l’esonero per gli appalti sotto-soglia, da intendersi alla luce delle nuove-soglie e non della mera soglia di 40 mila euro pre- semplificazioni, circa la garanzia definitiva esiste un vero e proprio vuoto normativo.
Se la ratio del decreto semplificazioni è proprio quella di snellire le procedure di affidamento e rilanciare da un lato l’economia vessata dalle vicissitudini degli ultimi due anni, è possibile applicare un interpretazione estensiva applicando quanto disposto per la garanzia provvisoria? In secondo luogo le delibere ANAC parlano di obbligatorietà sopra i 40 mila euro che rappresentavano di fatto la vecchia soglia, innalzata con il semplificazioni bis, pertanto la soglia in cui scatta l’obbligarietà per la richiesta della garanzia ed ax103 non dovrebbe essere stata innalzata?
Un abbraccio a tutti

Ritengo condivisibile questa impostazione:
https://www.teknoring.com/news/appalti/cauzione-definitiva-affidamenti-diretti-parere-mims-1075/

Alla luce del quadro sopra delineato, la Stazione Appaltante può non richiedere la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice unicamente:

per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro affidati tramite affidamento diretto;
per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo.

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