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Cons. Stato n. 3522/2024: Gare progettazione, l’esperienza pregressa richiede lo svolgimento effettivo dell’attività

CONTENUTO

La sentenza Cons. Stato n. 3522/2024 chiarisce un aspetto fondamentale in materia di requisiti di partecipazione alle gare per servizi di architettura e ingegneria. Secondo i giudici di Palazzo Spada, la mera partecipazione a un concorso di progettazione non è sufficiente a integrare il requisito dell’esperienza pregressa, qualora il concorrente (non risultato vincitore) non abbia effettivamente redatto alcun PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) per l’appalto in questione.

Il principio cardine espresso è che, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali previsti dal d.lgs. 36/2023, ciò che rileva è l’attività svolta concretamente e non la semplice presenza formale all’interno di una competizione. Il ragionamento giurisprudenziale si fonda sulla corretta applicazione dei principi di concorrenza e proporzionalità che governano la disciplina dei contratti pubblici: permettere la valorizzazione di una partecipazione “astratta”, priva di un elaborato progettuale idoneo, distorcerebbe la valutazione dell’effettiva competenza professionale dell’operatore.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’esclusione della rilevanza delle partecipazioni “a vuoto” o prive di esecuzione progettuale concreta dai curricula professionali spendibili nelle gare d’appalto. L’esperienza utile è solo quella che si traduce in un prodotto professionale (il PFTE) effettivamente realizzato.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: In fase di verifica dei requisiti e soccorso istruttorio, il RUP e i membri delle commissioni giudicatrici devono accertare che i servizi di punta o le esperienze pregresse dichiarate dai progettisti corrispondano ad attività realmente poste in essere. La validazione di requisiti basati sulla sola partecipazione formale, senza riscontro dell’attività svolta, potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi e il dipendente a responsabilità per illegittimità degli atti di gara.
  • Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). È fondamentale collegare questo principio ai requisiti di capacità tecnica e professionale e ai principi generali del nuovo Codice, in particolare la proporzionalità e il principio del risultato (inteso come affidamento a soggetti realmente competenti).

PAROLE CHIAVE

Gare di progettazione, Esperienza pregressa, PFTE, d.lgs. 36/2023, Requisiti tecnico-professionali, Consiglio di Stato, Contratti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Consiglio di Stato n. 3522/2024: stabilisce che l’esperienza nelle gare di progettazione deriva dall’attività svolta e non dalla sola partecipazione.
  2. D.lgs. 36/2023: Codice dei contratti pubblici, quadro normativo di riferimento per la definizione dei requisiti di partecipazione e i principi di concorrenza e proporzionalità.

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