Gas tossici - requisiti morali

Buongiorno,

abbiamo ricevuto una pratica relativa alla variazione del legale rappresentante e del direttore tecnico per i gas tossici di una società per azioni.

A seguito delle verifiche effettuate per il rilascio del nuovo atto, è risultato nel certificato del casellario giudiziale di un socio con legale rappresentanza, un decreto penale del 25/09/2020 per il quale è stata prevista la reclusione di mesi 1 giorni 15 - sostituita la pena: l’intera reclusione con la multa di € 3375,00. Benefici: non menzione (art. 175 CP)

L’art. 22 del R.D. 147/1927 “Revoca e sospensione della autorizzazione” riporta:
Si procede alla revoca della autorizzazione:

a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall’esercizio della professione;

b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all’art. 17;

c) quando la condotta del titolare dell’autorizzazione risulti non più incensurata.

La revoca si applica anche in questo caso?

Grazie

Ufficio Suap

A uso di tutti riporto l’art. 22

Si procede alla revoca dell’autorizzazione:

a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dell’esercizio della professione [ndr vedi ora l’art. 58 TULPS]

b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all’art. 17;

c) quando la condotta del titolare dell’autorizzazione risulti non più incensurata.

Alla revoca provvede l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie.

Si procede alla sospensione dell’autorizzazione:

a) per motivi di sicurezza pubblica;

b) quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio per contravvenzione alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero per i delitti preveduti negli artt. 371 e 375 del codice penale [ndr vedi, ora, artt. 589 e 590 relativi ad omicidio e lesioni colpose]

c) ogni qual volta siano state constatate irregolarità dell’uso della autorizzazione, o violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa o nel presente regolamento.

Alla sospensione provvede il prefetto, che ne dà notizia immediata al Ministero dell’interno.

La sospensione dell’autorizzazione può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.

La revoca e la sospensione sono notificate e pubblicate con le stesse modalità con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.


L’art. 17 citato riguarda i casi in cui non può essere concessa l’autorizzazione e recita:

L’autorizzazione di cui agli artt. 8, 12 e 14 non può essere concessa a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l’ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà; ovvero per omicidio o per lesione personale; e a coloro che non sono di condotta in censurata.


Se alla locuzione “condotta incensurata” (o incensurabile) si attribuisce il significato di assenza di condanne penali definitive (qualunque), non avrebbe senso. Perché infatti, accostarla ad altre ipotesi di condanna specifiche. A parere mio, nel 1927, il significato era quello della attuale “buona condotta”, quindi qualcosa di discrezionale da giudicare caso per caso