Buongiorno,
abbiamo ricevuto una pratica relativa alla variazione del legale rappresentante e del direttore tecnico per i gas tossici di una società per azioni.
A seguito delle verifiche effettuate per il rilascio del nuovo atto, è risultato nel certificato del casellario giudiziale di un socio con legale rappresentanza, un decreto penale del 25/09/2020 per il quale è stata prevista la reclusione di mesi 1 giorni 15 - sostituita la pena: l’intera reclusione con la multa di € 3375,00. Benefici: non menzione (art. 175 CP)
L’art. 22 del R.D. 147/1927 “Revoca e sospensione della autorizzazione” riporta:
Si procede alla revoca della autorizzazione:
a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall’esercizio della professione;
b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all’art. 17;
c) quando la condotta del titolare dell’autorizzazione risulti non più incensurata.
La revoca si applica anche in questo caso?
Grazie
Ufficio Suap