Articolo 25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per
impostazione predefinita (C75-C78)
- Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalitĂ del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilitĂ
e gravitĂ diverse per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione,
volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a
integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente
regolamento e tutelare i diritti degli interessati. - Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire
che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica
finalitĂ del trattamento. Tale obbligo vale per la quantitĂ dei dati personali raccolti, la portata del
trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità . In particolare, dette misure garantiscono
che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di
persone fisiche senza l’intervento della persona fisica. - Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere utilizzato come
elemento per dimostrare la conformitĂ ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
La risposta corretta è la A
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secondo me la A in quanto la piu’ completa e quei due esclusivamente sono un campanellino di allarme