GDPR e titolare del trattamento

Articolo 25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per
impostazione predefinita (C75-C78)

  1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di
    applicazione, del contesto e delle finalitĂ  del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilitĂ 
    e gravitĂ  diverse per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al
    momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del
    trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione,
    volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a
    integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente
    regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
  2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire
    che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica
    finalitĂ  del trattamento. Tale obbligo vale per la quantitĂ  dei dati personali raccolti, la portata del
    trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono
    che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di
    persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.
  3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere utilizzato come
    elemento per dimostrare la conformitĂ  ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

La risposta corretta è la A

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secondo me la A in quanto la piu’ completa e quei due esclusivamente sono un campanellino di allarme