Gestione amministrativa di un ambulatorio

Buongiorno, sono a chiedere se è possibile intraprendere l’attività di seguito indicata senza richiedere particolari autorizzazioni:
una società vorrebbe intraprendere un’attività consistente nella gestione di un ambulatorio, nel quale diversi professionisti, quali medici, erogano a terzi clienti mediante un contratto di mandato senza rappresentanza servizi sanitari, la società si occuperebbe della gestione amministrativa e metterebbe a disposizione dei medici gli spazi, la segreteria per il supporto della loro attività (l’attività verrebbe svolta in Toscana).
La risoluzione dell’agenzia dell’entrate n. 132 del 15/05/2020 tratta tale caso in materia di fatturazione ma non specifica se l’attività deve essere soggetta ad autorizzazione.
Grazie .

L’agenzie delle entrate fa il suo mestiere, non può andare a parare in complicate questioni amministrative.
La risposta non è semplice ed è doverosa una premessa.

Con l’aggiornamento della normativa regionale sulle strutture sanitarie, il paradigma amministrativo-abilitativo è cambiato in modo rilevante andando a complicare le cose. La nuova normativa regionale (DPGR n. 90R/2020) impone la SCIA anche per quegli studi medici che da sempre non erano sottoposti a nessun adempimento abilitativo. Questo, a parere mio, non sembra troppo legittimo, ma tant’è (ai sensi del d.lgs. n. 502/92, art. 8-ter, comma 2, gli studi medici che effettuano solo visite senza rischi per il paziente non sono soggetti ad abilitazione). La SCIA ha valore di autorizzazione, se manca, l’esercizio deve essere chiuso dall’autorità competente.

Prima esistevano: 1) studi medici in forma libera (solo visite o diagnostica non invasive senza refertazione); 2) studi medici e odontoiatrici sottoposti a SCIA (prestazioni a minore invasività); 3) studi soggetti ad autorizzazione (prestazioni invasive). Adesso, con la modifica citata, inoltre, anche in questo caso con gli stessi dubbi di legittimità, vengono sottoposti a SCIA gli studi associati di altre professioni sanitarie. Ciò vuol dire, per fare un esempio, che è sottoposto a SCIA anche lo studio fisioterapico associato.

Vendendo al quesito, posso rilevare che si tratta di semplici studi medici che, prima del DPGR 90R/2020, (forse per alcuni) nemmeno si sarebbe applicata la SCIA. Relativamente al direttore sanitario, la LR n. 51/09 prevede tale figura solo per le strutture sanitarie autorizzate come tali. Non è prevista tale figura per gli studi medici o medici associati.

Nel caso che citi, se il possessore (non medico operante) del fabbricato volesse gestire l’insieme degli studi, potrebbe essere individuato come un’attività non rientrante nel campo applicativo della LR 51/09 e relativo regolamento. La normativa citata riguarda l’esercizio dell’attività medica o paramedica. L’ipotetico gestore sarebbe un mero fornitore di servizi (direi attività non inquadrabile e in forma libera) a quei medici che si recassero lì ad esercitare l’attività in MANIERA AUTONOMA.

Da considerare che la normativa non detta in modo puntuale le definizioni di struttura sanitaria o studio medico ma si può ricavare, dai principi giudici in materia, la seguente situazione:
lo studio medico è il luogo dove il medico svolge la propria attività professionale. E’ caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale e intellettuale rispetto alla disponibilità e all’organizzazione di beni, strumenti e accessori. Se nello studio medico prevale l’apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, nella struttura sanitaria / ambulatorio (l’accezione “ambulatorio” si rileva nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934), invece, l’apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che compongono il complesso di beni materiali e immateriali che la compongono (per questo si parla di struttura). Per struttura, quindi, si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi, concetto assimilabile a quello di “impresa”. Diciamo che lo studio medico sta al lavoratore autonomo come la struttura sanitaria sta all’impresa.

Tornando al tuo caso, l’insieme di medici che si alterna in modo autonomo all’interno di vani inseriti in un fabbricato, a parere mio, non determina il concretizzarsi della struttura sanitaria, al più darebbe inquadrabile come studio medico associato. Ogni medico riceverà i clienti/pazienti ma senza che il cliente si rivolga ad una struttura “sanitaria” unitaria. TUTTAVIA, QUESTA E’ SOLO UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE, SIAMO SICURAMENTE SUL LIMITE. I PARTICOLARI POSSONO FAR PENDERE L’ATTIVITA’ DEL SOGGETTO VERSO LA GESTIONE DI STRUTTURA SANITARIA O VERSO CIO’ CHE HO IPOTIZZATO.

In conclusione, nel caso IPOTIZZATO, proprio per evitare la fattispecie “struttura sanitaria” ogni medico presenterà SCIA singola. Posso aggiungere che sarebbero soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti se richiedenti l’accreditamento istituzionale.