Buongiorno, la titolare di una società imprenditoriale per la gestione delle strutture ricettive, vuole presentare l’avvio di CAV e di locazione turistiche a nome di privati cittadini in modo NON imprenditoriale per poi gestire lei l’attività per conto dei clienti (incassa solo una % per il lavoro svolto)
Premesso che il nostro portale non permette il metodo della procura è possibile una gestione in tal senso?? Può avere dei riscontri di elusione fiscale??
Gestione CAV e Locazioni Turistiche: Normativa e Obblighi
CONTENUTO
Le Case Vacanze (CAV) e le Locazioni Turistiche (LT) rappresentano due forme di ospitalità extralberghiera che, sebbene simili, sono regolate da normative diverse. Le CAV sono strutture imprenditoriali che offrono affitti temporanei di interi immobili arredati, con servizi accessori come pulizie e fornitura di biancheria. Al contrario, le LT sono gestite in forma non imprenditoriale, senza servizi extra e limitate a un massimo di tre immobili per comune.
Dal punto di vista fiscale e gestionale, le CAV e le LT sono classificate con specifici codici ATECO. I property manager utilizzano il codice 68.32.01 per la gestione per conto terzi, mentre i proprietari di CAV e LT si avvalgono dei codici 55.20.42 e 55.20.41 rispettivamente per i Bed & Breakfast.
Adempimenti obbligatori
Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), a partire dal 1 gennaio 2025, tutte le CAV e LT dovranno essere registrate con questo codice. Inoltre, è previsto un Codice Identificativo Regionale (CIR) per il monitoraggio della sicurezza e dell’igiene, come stabilito dalla Legge Regionale del Veneto n. 11/2013.
Per garantire la sicurezza degli ospiti, le strutture devono dotarsi di estintori e rilevatori di gas/monossido di carbonio, installati da professionisti abilitati. È inoltre obbligatoria una polizza di responsabilità civile, come previsto dall’Art. 10 bis, comma 11 della normativa vigente.
Infine, per le strutture che operano in forma imprenditoriale, ovvero che gestiscono più di tre immobili, è necessario aprire una Partita IVA, iscriversi al Registro delle Imprese e presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di Inizio Attività (CIA), come indicato nell’Art. 10 quater, comma 8.
CONCLUSIONI
La gestione delle CAV e delle LT richiede un’attenta osservanza delle normative vigenti, che mirano a garantire la sicurezza degli ospiti e la regolarità delle attività imprenditoriali. È fondamentale che i gestori siano informati sugli adempimenti necessari per evitare sanzioni e garantire un servizio di qualità.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative alle CAV e LT è cruciale, soprattutto per coloro che operano in ambiti legati al turismo e all’urbanistica. Comprendere le differenze tra le due tipologie di strutture e gli obblighi normativi consente di svolgere un ruolo efficace nella supervisione e nel controllo delle attività ricettive.
PAROLE CHIAVE
Case Vacanze, Locazioni Turistiche, Codice Identificativo Nazionale, sicurezza, normativa, adempimenti, Partita IVA, Registro delle Imprese.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge Regionale del Veneto n. 11/2013.
- Art. 10 bis e 10 quater della normativa vigente.
- Codici ATECO: 68.32.01, 55.20.42, 55.20.41.
- D. Anticipi 2024.

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Detta così mi torna poco. Se non erra la CAV è sottoposta a SCIA e la locazione non imprenditoriale è sottoposta a CIA.
Le procedure devono essere presentate da chi esercita l’attività. Se poi, la persona fisiche che esercita l’attività su fa aiutare da un soggetto terzo cui delega alcune funzioni, questo può anche non rilevare ai fini amministrativi. Sarà un intermediario ma non il titolare dell’attività (un soggetto che aiuta ad esercitare l’attività). Se poi il contratto è a monte Tizio dà in comodato a Caio l’appartamento affinché Caio eserciti l’attività turistica, allora sarà quest’ultimo a presentare la procedura.
La legge statale sulle locazioni cita la gestione tramite intermediario ma questo senza che il titolare sia esentata dal presentare la SCIA la CIA.
L’art. 13-ter del DL n. 145/2023 dispone (ad esempio):
…I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione…
… Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche […] è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) […] Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante…