Gestione di impresa

E’ stata comminata una sanzione in uno stabilimento balneare avente a disposizione una piscina, per violazione di un’Ordinanza Comunale di disciplina delle Attività Balneari, a carico dell’Obbligato in solido e Curatore Fallimentare della Società s.r.l. che aveva in gestione il Locale prima del fallimento.
Veniva interdetto l’utilizzo della piscina al pubblico, a causa di una cerimonia matrimoniale, non mantenendo così in completo esercizio la struttura, né curando la funzionalità dei servizi.
Il complesso aziendale era caduto in fallimento e, quindi, nel periodo in cui era stata comminata la sanzione, il Curatore Fallimentare aveva provveduto ad affittare il Locale ad un’altra Società, con contratto d’affitto di azienda.
L’Obbligato in solido e Curatore Fallimentare della Società s.r.l. nel ricorso presentato ha specificato che l’intera gestione dello stabilimento balneare era stata data in affitto ad una società che lo gestiva sotto la piena autonomia e responsabilità.

E’ corretto emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento a carico del Curatore Fallimentare, Obbligato in Solido, così come indicato nel verbale sanzionatorio e non alla Società a cui era stato affittato lo stabilimento balneare, anche in virtù del fatto che il Curatore Fallimentare non aveva all’epoca dei fatti chiesto all’Ufficio Demanio Comunale la relativa autorizzazione per l’affidamento a terzi ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione?

L’ordinanza ingiunzione può essere adottata ESCLUSIVAMENTE a carico di coloro a cui è stato notificato nei termini (90 giorni) il verbale di accertamento e contestazione).

In questo caso TRASGRESSORE sono sia la società che ha svolto l’iniziativa che la società in fallimento (non è detto che lo siano in base alle spesse norme incriminatrici).
INOLTRE la società in fallimento è OBBLIGATA IN SOLIDO rispetto alla violazione della società che ha effettuato l’iniziativa.

Questa la corretta ricostruzione.