Buongiorno. I carabinieri hanno segnalato al Comune l’esercizio temporaneo di una attività di gestione di un parcheggio (durante una sagra il sig. X chiedeva un compenso per far parcheggiare i visitatori della sagra in un terreno privato). Nella lettera i C.C. chiedono informazioni in quanto il sig. X ha esibito un blocchetto di ricevute fiscali la cui partita iva risulta intestata ad un suo parente. Da verifiche abbiamo constatato che la partiva iva è attiva per l’attività di “gestione parcheggi e autorimesse” ma non esiste alcuna Scia presentata ex DPR 480/2001 e punto 86 tab. A D.lgs. 222/2016 ed inoltre la ditta non è iscritta alla Camera di Commercio. C’è una sanzione che possiamo applicare, trattandosi di attività temporanea limitata alla sagra annuale come ha dichiarato il parente ai C.C.? L’esercizio dell’attività di rimessa/parcheggio veicoli pur se temporanea ad 1 sola settimana l’anno (ammesso che sia vero) è esonerata dalla presentazione della Scia e quindi dall’iscrizione al Registro Imprese? Grazie. Saluti.
C’è chi dice che la rimessa debba essere un locale coperto per entrare nel campo applicativo del DPR 480/2001 perché la regola tecnica di prevenzione incendio la definisce “coperta” (vedi DM 3 agosto 2015). A parere mio non così, è chiaro che la regola tecnica si rivolge alle strutture coperte perché, altrimenti, non si applicherebbe. Rispetto che si tratta di una regola tecnica di prev. incendi e non una norma specificativa del DPR 480/01.
Purtroppo, dopo l’uscita dal TULPS, la materia è priva di apparato sanzionatorio. Semmai si può ordinare la cessazione dell’attività abusiva fino all’applicazione dell’art. 650 cp.
Nel tuo caso, però, potresti vedere se sia applicabile l’art. 7, comma 15-bis del codice della strada. La temporaneità e la mancanza dell’organizzazione di impresa farebbe protendere per quato sempreché l’attività abbia riguardato una strada (in senso lato)