Buongiorno,
ci troviamo in Toscana …gli eredi del farmacista deceduto hanno presentato domanda di autorizzazione per la gestione provvisoria della farmacia. Quale tipo di atto il comune deve fare ( Autorizzazione, determina, decreto)? L’atto si fa previo parere del dipartimento del Farmaco o solo dopo si manda l’atto alo Dipartimento?
Grazie per la collaborazione
L’art. 12, ultimo comma della legge n. 475/1968, dispone:
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
CdS n. 2118/2007
… Nella specie, in tale condizione non versa la ricorrente, odierna appellante, la quale è subentrata, insieme ai di lei figli, nella titolarità della farmacia jure successionis dal proprio marito, deceduto nel 1992, e ha dovuto conferire incarico lavorativo ad un farmacista sostituto che ha assunto la responsabilità della gestione dell’esercizio e al quale, in tale veste, compete l’indennità di residenza, in quanto in concreto gestisce la farmacia, in cui è tenuto a garantire la sua presenza.
Contrariamente all’assunto dell’appellante, la gestione di una farmacia non può che essere curata da un soggetto in possesso del relativo diploma di laurea e della iscrizione al relativo albo.
Ciò trova conferma proprio nella norma invocata dall’appellante, vale a dire l’art. 12 della L. 2.4.1968, n. 475, il quale stabilisce che “nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia …a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore”…
Da un punto di vista amministrativo, si tratta di subingresso mortis causa in esercizio di farmacia. Astrattamente sarebbe applicabile la SCIA di subingresso anche se la tesi prevalente vuole il rilascio dell’autorizzazione per trasferimento della titolarità come fosse un nuovo avvio. SI tratta di una normale procedura SUAP nella competenza dirigenziale ai sensi della LR 16/2000. Segui le indicazioni dell’art. 14 della LR 16/00: rapportati con la ASL e con l’Ordine
Vedi il vecchio forum:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45346.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46130.0
Importante, vedi anche il TAR Puglia, Lecce, n. 260/2019